Reato di evasione: sui criteri di individuazione della competenza territoriale (Cass. Pen. Sez. VI – 20555/19)

6 Marzo 2019

Il delitto di evasione è un reato istantaneo, che si consuma nel momento e nel luogo in cui l’imputato si allontana arbitrariamente dal domicilio assegnato, ovvero quando viene riscontrata la sua assenza da parte delle autorità preposte al controllo.

L’allontanamento dal luogo di detenzione segna il momento consumativo del reato, indipendentemente dalla durata dell’assenza o dall’intenzione del soggetto di farvi ritorno. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria competente è quella del luogo in cui è stato accertato il mancato rispetto della misura detentiva.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 marzo 2019 n. 20555

Presidente Petitti – Relatore Tronci

 

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di I. P. ricorre tempestivamente per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Brescia, pronunciando sulle contrapposte impugnazioni dell’imputato e del procuratore generale in sede, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo, di condanna del prevenuto a pena di giustizia in relazione al reato di evasione dagli arresti domiciliari.

2. Con il primo motivo di doglianza il legale ricorrente reitera l’eccezione già formulata innanzi alla Corte territoriale, di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 420 quater cod. proc. peri., che assume malamente disattesa dai giudici d’appello sulla scorta della pretesa volontaria sottrazione al giudizio da parte dell’imputato, citato con atto notificato con le forme previste per gli irreperibili, essendo l’ipotizzata e consapevole sottrazione in realtà riferibile solo al processo nell’ambito del quale il P. si trovava in regime di arresti domiciliari, non certo a quello per evasione, ovviamente neppure instauratosi al momento della condotta illecita posta in essere. Anche il secondo motivo di doglianza ripropone una censura proposta davanti alla Corte distrettuale, nella fattispecie inerente alla corretta determinazione del luogo di commissione del reato e, per l’effetto, alla competenza territoriale: i giudici d’appello hanno infatti sostenuto esser stata consumata la condotta di evasione “non appena l’imputato è stato scarcerato dalla locale casa circondariale ed ha omesso di intraprendere il tragitto più breve che da Brescia avrebbe dovuto condurlo al domicilio di Pioltello”, così asseritamente svolgendo un ragionamento privo di reale logicità, “in quanto assume come momento determinante per l’individuazione del luogo di consumazione del reato di evasione una circostanza mai emersa nel corso dell’istruttoria dibattimentale”, il solo elemento certo essendo costituito dalla riscontrata assenza dell’imputato al controllo eseguito dalla p.g. in Pioltello, ove dunque è stata accertata la sottrazione del P. alla sfera di sorveglianza dell’Autorità, che vale ad integrare il reato previsto e punito dall’art. 385 cod. pen., di natura istantanea con effetti permanenti, con conseguente competenza in capo al Tribunale di Milano.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento, in relazione ad entrambi i profili di censura formalizzati.

2. Tale è senza meno il primo motivo sviluppato a sostegno della presente impugnazione: è assolutamente ovvio che, all’atto della condotta di evasione posta in essere dall’imputato, il (solo) procedimento a suo carico era quello stesso in seno al quale era stata disposta la misura della cautela domiciliare, clamorosamente violata dall’odierno ricorrente, onde la Corte d’appello, facendo leva sulla sicura instaurazione di altro e distinto procedimento nei confronti del prevenuto, originato appunto dalia descritta condotta, ha inteso superare la questione in forza di un concetto di “conoscibilità” del successivo radicarsi di tale procedimento ulteriore, sì da ricondurre la mancata comparizione del P. nell’ambito di quest’ultimo alla ipotesi della volontaria sottrazione “alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”, giusta la formula di legge.

Sennonché siffatta impostazione non trova reale riscontro nel disposto dell’art. 420 bis cod. proc. pen., che disciplina i casi in cui il giudizio prosegue pur in assenza dell’imputato – come detto, qui dichiarato irreperibile – ed a cui il successivo art. 420 quater annette portata derogatoria rispetto alla sospensione del processo dovuta alla sua mancata comparizione, sempre che ne sia stata disposta la citazione sulla base di un atto di notifica non viziato da nullità: a significare, cioè, come la normativa in materia presupponga indefettibilmente l’esistenza di un procedimento già pendente nel momento in cui si concretizza il comportamento di consapevole sottrazione, in tal senso fornendo probante riscontro la giurisprudenza formatasi in tema di insufficienza degli atti di p.g., antecedenti all’insorgere del procedimento, onde dedurre fondatamente la conoscenza dello stesso da parte dell’imputato (cfr. Sez. 1, sent. n. 16416 del 02.03.2017, Rv. 269843; v. anche in senso conforme, con riferimento alla restituzione nel termine per l’impugnazione delle sentenze contumaciali, giusta la disciplina antecedente all’entrata in vigore della legge n. 67 del 28 aprile 2014, Sez. 2, sent. n. 12630 del 04.03.2015, Rv. 262929 e n. 4987 del 22.12.2011 – dep. 2012, Rv. 251801, nonché Sez. 1, sent. n. 39818 del 20.10.2010, Rv. 249015).

3. Ciò posto, ha nondimeno valenza assorbente la questione di competenza territoriale che la difesa dell’imputato ha riproposto in sede di legittimità, dopo averla vanamente portata all’attenzione dei giudici di merito. La Corte distrettuale, nel ribadire in proposito la decisione negativa assunta dal giudice monocratico del Tribunale di Brescia, ha in effetti argomentato nei termini già sintetizzati dalla difesa del ricorrente nell’illustrato atto d’impugnazione: ossia che “la condotta di evasione si è consumata non appena l’imputato è stato scarcerato dalla locale casa circondariale ed ha omesso di intraprendere il tragitto più breve che da Brescia avrebbe dovuto condurlo al domicilio di Pioltello”.

4. L’assunto non ha fondamento e va pertanto disatteso.

4.1 E’ fuor di dubbio che il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, come univocamente discende dal dettato normativo ed affermato senza oscillazioni dalla giurisprudenza di legittimità, rientra nel novero dei reati istantanei, in quanto esso è integrato da qualsivoglia volontario ed arbitrario allontanamento dal luogo di restrizione domestica, che ne segna altresì il momento di consumazione, senza che abbia alcun rilievo, se non al diverso fine della modulazione del trattamento sanzionatorio, né la durata di detto allontanamento, né, per l’effetto, l’eventuale sussistenza di animus revertendi in capo al soggetto agente, al pari dei motivi che siano stati alla base del suo agire (cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 14037 del 30.09.2014 – dep. 2015, Rv. 262968 e Sez. 7, ord. n. 8147 del 19.12.2013 – dep. 2014, Rv. 261462).

Non è infrequente, nella disamina della giurisprudenza anzidetta, imbattersi nella definizione di “reato istantaneo con effetti permanenti” (cfr., da ultimo, Sez. 6, sent. n. 12664 del 09.03.2016, Rv. 266785). Tuttavia la predetta è unicamente una formula di carattere descrittivo, priva di concreta valenza definitoria della condotta tipizzata dalla norma incriminatrice – che delinea un reato qui unico atto perficitur – in quanto volta unicamente a porre l’accento sulla circostanza che la lesione del bene protetto, costituito dall’interesse dello Stato all’attuazione della propria pretesa punitiva, quale materializzatasi attraverso le decisioni dell’A.G., e, quindi, al mantenimento del regime di restrizione della libertà personale legalmente disposto, protrae le proprie conseguenze fino al ripristino della situazione quo ante, vale a dire con il rientro dell’evaso nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi: in tal modo viene meno, infatti, l’elusione del controllo da parte dell’autorità preposta alla vigilanza sul rispetto della misura custodiale, perciò senza alcuna incidenza sul momento della consumazione del reato, pacificamente già avvenuta – come sopra detto – al momento dell’allontanamento dal luogo di detenzione.

4.2 Altrettanto indiscutibile è che il delitto per cui è processo risulta integrato anche qualora – come nel caso di specie – ci si trovi in presenza del mancato raggiungimento del luogo di detenzione ad opera della persona che sia stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari, atteso che l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, come sopra individuato, verrebbe ad essere gratuitamente frustrato, ove si dovesse ritenere che la condotta sanzionata di “allontanamento” presupponga necessariamente il raggiungimento del luogo di assegnazione agli arresti domiciliari; vero è, invece, che il relativo regime s’instaura già con la consegna del provvedimento all’interessato, che sia autorizzato al raggiungimento con mezzi propri del luogo anzidetto, onerandolo del senso di responsabilità necessariamente connesso ad un regime che – massimamente ove non connotato dall’impiego di dispositivi elettronici di controllo, del resto d’introduzione relativamente recente – è contraddistinto da una sorveglianza non diretta e continua, ancorché sempre esercitabile dagli organi a tal fine deputati (cfr. già Sez. 6, sent. n. 35533 del 16.05.2007, Rv. 237513; conf. Sez. 6, sent. n. 309 del 26.11.2007 – dep. 2008, Rv. 238408 e, da ultimo, Sez. 4, sent. n. 45928 del 13.09.2017, Rv. 270887).

4.3 La puntualizzazione testé compiuta trova la propria ragion d’essere nell’esigenza non già di affrontare argomentazioni difensive di segno critico, che non sono state in alcun modo svolte al riguardo, bensì di ribadire la piena validità delle considerazioni precedenti, circa l’integrazione del reato per effetto dell’arbitrario allontanamento, ad opera del soggetto agente, dal luogo di restrizione domestica, quali che siano le modalità con cui esso sia stato realizzato.

Discende infatti da ciò, quale corollario necessitato, che, ancorché il P. fosse indiscutibilmente sottoposto al regime di sorveglianza proprio degli arresti domiciliari già all’atto della propria scarcerazione dalla Casa Circondariale di Brescia, giusta provvedimento del locale G.i.p. dell’Il ottobre 2012, nondimeno l’affermazione su cui la Corte d’appello ha basato il proprio convincimento, nel senso della consumazione del reato di cui all’art. 385 cod. pen. fin dal momento anzidetto, per non aver l’imputato seguito – lo si ripete ancora – “il tragitto più breve che da Brescia avrebbe dovuto condurlo al domicilio di Pioltello”, ha carattere del tutto congetturale, poiché – come correttamente rappresentato dalla difesa del ricorrente – “non si conosce, né in altro modo può essere desunto, … il percorso intrapreso dall’odierno imputato, una volta scarcerato”, onde l’unico dato certo, a cui deve essere radicata la competenza territoriale, non può che essere l’accertamento dell’assenza del P. nel luogo di custodia in Pioltello (provincia di Milano), presso l’abitazione di tal P. P., allorché gli organi di p.g. ne constatarono la mancata presenza, in uno con la circostanza che egli non aveva mai raggiunto il detto luogo.

5. S’impone quindi, conclusivamente,  l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, nonché di quella di primo grado, con trasmissione dell’incarto processuale al pubblico ministero presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza del Tribunale di Brescia in data 20 luglio 2016.

Dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Milano.

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