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Permesso di necessità: non è essenziale che sussista pericolo di vita per il familiare per il quale si richiede la concessione dell’autorizzazione alla visita (Cass. Pen. Sez. I – 26062/18)

7 Giu 2018 - Sentenze

Permesso di necessità: non è essenziale che sussista pericolo di vita per il familiare per il quale si richiede la concessione dell’autorizzazione alla visita (Cass. Pen. Sez. I – 26062/18)

Ai fini della concessione al detenuto del permesso di necessità ex art. 30, comma 2, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario), non è necessario che il parente da visitare sia in pericolo di vita, dovendosi piuttosto valutare la sussistenza dei tre requisiti costituiti dall’eccezionalità della concessione, dalla particolare gravità dell’evento e dalla correlazione dello stesso con la vicenda umana e familiare del detenuto, sussistenti nel caso di patologia severa che affligge uno stretto congiunto.

 

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Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 novembre 2017 – 7 giugno 2018, n. 26062

Presidente Tardio – Relatore Esposito

 

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/01/2017 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in riforma delle ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 31/10/2016 e del 15/11/2016, ha concesso un permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. al detenuto B. G., per recarsi a visitare per quattro ore, escluso il tempo del viaggio, la moglie A. A.

Il Tribunale ha rilevato: che la A. era affetta da metastasi epatica e verosimile splenica da adenocarcinoma del pancreas ed era sottoposta a polichemioterapia settimanale; che, sebbene in grado di viaggiare, l’eventuale spostamento avrebbe potuto incidere sulla sua salute complessiva; che la vicinanza del marito poteva costituire un valido supporto psicologico.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione.

La Procura ricorrente deduce che il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato le istanze di permesso di necessità, avendo ricevuto notizia dalla struttura sanitaria pubblica (ospedale Cardarelli) della possibilità della paziente di sopportare il viaggio fino a Sassari. L’ordinanza impugnata non aveva valutato che il trattamento chemioterapico era settimanale con ricovero solo diurno, rilevando solo genericamente un rischio di salute per l’interessata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha concesso al detenuto B. G., capo di un omonimo clan di stampo camorristico, un permesso di necessità, per consentirgli di visitare per quattro ore la moglie affetta da metastasi epatica e da verosimile splenica da adenocarcinoma del pancreas nonché sottoposta a polichemioterapia settimanale. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto sussistente un rischio di compromissione alla salute della donna, sebbene la stessa fosse trasportabile.

Va premesso che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210; Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274).

Nel caso in esame, il permesso ex art. 30 ord. pen. è stato concesso in base ad una situazione di necessità costituita non dal pericolo di vita, ma dall’eccezionale gravità (patologia severa).

La Procura ricorrente si limita ad affrontare il tema della possibilità di spostarsi della moglie del detenuto e della gravità della sua patologia, senza però contestare i presupposti di ammissibilità al beneficio e gli ulteriori profili valutati dal Tribunale.

Si tratta di censura esclusivamente di merito, non deducibile in sede di legittimità.

3. Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

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