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Oltraggio a pubblico ufficiale: la presenza di più persone all’atto dell’offesa deve essere provata (Cass. Pen. Sez. VI – 29406/18)

27 Giu 2018 - Sentenze

Oltraggio a pubblico ufficiale: la presenza di più persone all’atto dell’offesa deve essere provata (Cass. Pen. Sez. VI – 29406/18)

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. il requisito della “presenza di più persone” richiesto dalla norma deve essere fatto oggetto di specifico accertamento e non può essere presunto sulla scorta della natura del luogo in cui avviene la condotta oltraggiosa – che a sua volta costituisce requisito diverso ed ulteriore – ovvero sulla scorta di mere clausole di stile.

 

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Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 giugno 2018 – 27 giugno 2018, n. 29406

Presidente Paoloni – Relatore Scalia

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 24 febbraio 2017, su impugnativa del procuratore generale ed in riforma della sentenza di assoluzione emessa il 9 novembre 2012 dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, che aveva ritenuto non provato l’estremo della presenza di più persone, ha condannato l’imputato, R. C., per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., per avere egli offeso, in luogo pubblico ed in presenza di più persone, l’onore ed il decoro di agenti di p.g. di Torre del Greco, pronunciando al loro indirizzo frasi offensive.

2. Il difensore di fiducia dell’imputato ricorre in cassazione per l’annullamento dell’indicata sentenza con unico articolato motivo.

La Corte di appello, incorrendo in motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, avrebbe ritenuto integrata la fattispecie criminosa contestata sull’assunto che essendo l’episodio avvenuto sulla pubblica via, presso il comando degli agenti oltraggiati, lo stesso non avrebbe potuto che svolgersi alla presenza di più persone là dove, all’esito del dibattimento di primo grado, avrebbero deposto in senso contrario le dichiarazioni rese dagli agenti escussi e la circostanza che primo teatro della condotta sarebbe stata l’isola ecologica comunale posta all’interno di un parcheggio comunale ove era da escludersi un intenso traffico pedonale e veicolare e che la successiva condotta, posta in essere all’interno del comando dei carabinieri, doveva ritenersi avvenuta alla presenza dei soli agenti destinatari della frase pronunciata.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per le ragioni di seguito indicate.

2. La Corte di appello di Napoli nel ribaltare l’esito assolutorio di primo grado ha osservato un fallace ragionamento invocando a sostegno dell’assunta decisione una errata lettura di principio affermato da questa Corte in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341-bis cod. pen.

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall’art. 341-bis cod. pen. richiede per la sua integrazione che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale mentre egli compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, estremo quest’ultimo che deve essere provato non potendo essere affidato, quanto alla sua sussistenza, a valutazioni presuntive.

L’art. 341-bis cod. pen. ha inteso invero disegnare una fattispecie di reato a contenuto plurimo alla cui definizione concorrono le circostanze del luogo pubblico o aperto al pubblico e della presenza di più persone.

Il principio affermato da questa Corte, ed utilizzato nell’impugnata sentenza al fine di accogliere l’appello del P.m. e riformare in peius la decisione assolutoria di primo grado, per il quale si è ritenuto sufficiente ad integrare il reato la mera potenziale percezione, da parte delle persone presenti, dell’espressione oltraggiosa è destinato ad operare là dove la presenza di più persone risulti comunque provata.

La regola presuntiva non vale pertanto a sostituirsi alla prova dell’elemento di struttura del reato costituito dalla presenza di più persone, ma, solo ove risulti accertata quest’ultima, vale a consentire che non debba provarsi il diverso dato della «percezione» dell’offesa, estremo che avanza, sostenuto da regola di esperienza, sino alla «mera percepibilità» (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546; Sez. 6, n. 190:10 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828).

3. Gli opposti epiloghi decisori e la divisata regola interpretativa impongono l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.

 

PQM

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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