MENU

Detenzione di stupefacenti: ai fini dell’applicazione di una misura cautelare è necessaria l’effettuazione del “narcotest” (Cass. Pen. Sez. I – 37852/18)

5 Lug 2018 - Sentenze

Detenzione di stupefacenti: ai fini dell’applicazione di una misura cautelare è necessaria l’effettuazione del “narcotest” (Cass. Pen. Sez. I – 37852/18)

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, se per il provvedimento di convalida dell’arresto in flagranza è sufficiente una sommaria descrizione delle circostanze che hanno condotto al rinvenimento della sostanza e che consentono di ritenere la stessa di natura drogante, per la successiva applicazione di una misura cautelare è necessaria quantomeno l’effettuazione del cd. “narcotest” e la documentazione in atti della stessa, al fine di aversi conferma sulla natura stupefacente della sostanza detenuta dal soggetto per il quale si richiede l’applicazione di una misura cautelare.

 

Copyright sull’immagine riservati al proprietario, il quale ha diritto ad essere menzionato qualora inoltri specifica richiesta.

 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 luglio 2018 – 6 agosto 2018, n. 37852

Presidente Fumu – Relatore Montagni

 

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe, decidendo sul riesame avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in cercare nei confronti di C. S., resa dal G.i.p. del Tribunale di Catania il 16.02.2018, in sostituzione della estrema misura, ha applicato nei confronti del prevenuto la misura degli arresti domiciliari.

Il Collegio rilevava che a carico del C. emergevano gravi indizi di reato, con riguardo alla detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, in favore di soggetti minorenni. Il Tribunale evidenziava che pure in assenza di narcotest, la natura drogante delle sostanze emergeva dalle stesse dichiarazioni del prevenuto, relative all’uso personale della droga corroborate dalla certificazione attestante lo stato di dipendenza tossicologica del giovane.

Nel provvedimento si osserva che pure deve ritenersi sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990, posto che C. era stato osservato dai verbalizzanti mentre si trovava, durante l’orario della ricreazione, davanti al cancello di un istituto scolastico, attorniato da un gruppetto di ragazzi, gruppo che si era dileguato alla vista degli agenti. Il Tribunale valorizzava altresì l’esito della successiva perquisizione personale, che aveva condotto al rinvenimento di tre confezioni di presumibile marijuana, per un totale di 18 grammi e di un ulteriore involucro, occultato in una scarpa, contenente sostanza dalle caratteristiche tipiche della cocaina.

Sulla scorta di tali rilievi il Collegio escludeva la riconducibilità del fatto nell’ambito della fattispecie di lieve entità.

Sul versante cautelare, il Tribunale osservava la sussistenza di un intenso pericolo di recidiva, tenuto conto del carattere non occasionale della condotta, rivolta a soggetti di giovane età e del precedente specifico di cui risulta gravato il prevenuto.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione C. S., a mezzo del difensore.

Con il primo motivo viene dedotta l’apparenza della motivazione e la violazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990. Dopo aver richiamato le circostanze di fatto conducenti all’arresto in flagranza del prevenuto, nel ricorso si sottolinea che non è stata accertata la natura delle sostanze in sequestro. Sul punto, il deducente osserva che il Tribunale del riesame ha inammissibilmente valorizzato le dichiarazioni dello stesso indagato, circa l’uso personale delle sostanze e la condizione di tossicodipendente. Rileva che la suprema Corte ha affermato che per valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per l’emissione di misure cautelari deve essere presente almeno l’esito del narcotest.

Con il secondo motivo la parte contesta la ritenuta configurabilità delle circostanze aggravanti di cui all’art. 80, lett. a) e g), d.P.R. n. 309/1990.

Al riguardo, l’esponente osserva che i Carabinieri non hanno riferito di aver visto alcuna consegna da parte del C. nei confronti dei soggetti che si trovavano in sua compagnia, avanti al cancello di un istituto scolastico. Rileva inoltre che non è stato accertato che si trattasse di soggetti minorenni.

Nel ricorso si rileva altresì che il Tribunale ha ritenuto che C. stesse offrendo sostanza stupefacente ai ragazzi in prossimità di una scuola, sulla base di mere presunzioni. Rileva che il tenore dell’art. 80, comma 1, lett. g), cit., non consente interpretazioni estensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso impone i rilievi che seguono.

2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia (Sez. 4, Sentenza n. 22652 del 04/04/2017, Rv. 270486).

In argomento, si è chiarito che ai fini della convalida dell’arresto in flagranza per il reato di detenzione di stupefacente non è neppure necessario il preventivo esame del narcotest; e che detto esame è invece indispensabile per qualificare la gravità indiziaria, ai fini dell’emissione della misura cautelare (Sez. 4, n. 3380 del 15/12/2009, dep. 26/01/2010, Tomassini, Rv. 24641701). Con la decisione ora citata, si è in particolare evidenziato che i dati di natura inferenziale, quali le generiche caratteristiche della sostanza osservate dai verbalizzanti, la suddivisione in dosi, la personalità del reo lumeggiata dai precedenti penali o altro, sono evenienze che possono essere ritenute sufficienti per ravvisare gli estremi del reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, ai fini della convalida dell’arresto; con la precisazione che detti elementi non consentono di comporre una quadro indiziario utile a fini cautelari, ai sensi dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

2.1. Applicando al caso di specie i richiamati principi di diritto, che il Collegio condivide riafferma, deve osservarsi che sia il provvedimento cautelare genetico che l’ordinanza oggi ricorsa, risultano vulnerati dalla dedotta carenza motivazionale. I giudici della cautela hanno infatti chiarito che le sostanze in sequestro non erano state oggetto di alcun esame, neppure mediante narcotest, per indisponibilità del relativo strumentario. Conseguentemente, le argomentazioni pure espresse dal Tribunale circa la natura delle sostanze – sulla base delle dichiarazioni dell’indagato ovvero della condizione di tossicodipendenza del medesimo prevenuto – non valgono altrimenti a colmare l’evidenziata lacuna, che vulnera insanabilmente il quadro indiziario di riferimento, rispetto alle condizioni di applicabilità delle misure cautelarì, come indicate dal diritto vivente.

3. Si impone, per quanto detto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare genetico reso dal G.i.p. del Tribunale di Catania in data 16.02.2018 nei confronti di C. S. . Come chiarito, infatti, allo stato non residua un margine di utile rivalutazione del compendio indiziario in sede di merito, a fini cautelari, in difetto di acquisizioni tecniche sulla natura delle sostanze in sequestro. Viene disposta l’immediata liberazione di C. S., se non ristretto per altra causa. Resta assorbito ogni ulteriore tema di doglianza. La Cancelleria è demandata per le comunicazioni ex art. 626 cod. proc. pen.

PQM

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il provvedimento cautelare genetico reso dal G.i.p. del Tribunale di Catania in data 16 febbraio 2018 nei confronti di C. S., del quale ordina l’immediata liberazione, se non ristretto per altra causa.

Si provveda ai sensi dell’art. 626 cpp

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

I commenti sono chiusi.