La mancata collaborazione con la giustizia da parte di un detenuto ristretto in esecuzione di reato ostativo ex articolo 4bis OP non può costituire automaticamente motivo ostativo alla concessione del permesso premio. Il giudice del merito ha il dovere di effettuare una valutazione complessiva della condotta del richiedente, prendendo in considerazione elementi oggettivi come il ravvedimento, l’assenza di legami con la criminalità organizzata e il percorso trattamentale intrapreso.
La decisione si inserisce nell’ambito delle recenti modifiche normative che hanno inteso superare la presunzione assoluta di pericolosità per i condannati per reati di criminalità organizzata, permettendo l’accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione attiva. Sul punto, vengono richiamati i principi espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Corte EDU in recenti pronunce, evidenziando come il mancato contributo collaborativo non debba essere considerato in modo aprioristico quale indice di persistente pericolosità sociale.
Tale principio rafforza l’orientamento volto a garantire un’analisi individualizzata delle istanze di permesso premio, evitando automatismi che potrebbero risultare contrari ai principi costituzionali di rieducazione della pena e personalizzazione del trattamento penitenziario.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 settembre 2024 – dep. 21 novembre 2024, n. 42794
Presidente Di Nicola – Relatore Magi
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 14 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da V. K. avverso la prima decisione reiettiva del Magistrato di Sorveglianza di Genova.
1.1 La domanda di V. K. è sottoposta al regime regolativo di cui al novellato articolo 4 bis ord. pen. (d.l. n.162 del 2022), trattandosi di soggetto in espiazione pena anche per il reato di cui all’art. 74 dPR n.309 del 1990 commesso tra il 2011 e il 2013 (importazione dall’Albania di ingenti quantitativi di droga leggera con ruolo direttivo). V. è detenuto dal novembre del 2014 e non ha collaborato con la giustizia.
1.2 Premesso l’avvenuto pagamento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna (le spese del procedimento di cognizione) e premesso che dalla relazione di sintesi – come riportata dal Tribunale – risulta la partecipazione positiva alle attività trattamentali con ammissione di responsabilità e resipiscenza, va rilevato che nel provvedimento si fa menzione, quanto alla prospettazione dell’istante :
a) dei dieci anni di detenzione con percorso trattamentale positivo;
b) della avvenuta declassificazione dal circuito Alta Sicurezza;
c) dello svolgimento di attività lavorativa interna;
d) della recisione dei collegamenti con i correi;
e) del parere favorevole della Direzione della Casa Circondariale;
f) dell’assenza di pendenze;
g) dell’integrale accertamento dei fatti in sede di cognizione.
1.3 Il Tribunale, a fronte di simile prospettazione, individua tuttavia alcune criticità nel modo che segue:
a) l’ammissione di responsabilità è solo parziale perché V. non ha riconosciuto il ruolo di capo;
b) non è corretta la tesi dell’avvenuto integrale accertamento dei fatti in sede di cognizione, anche in ragione del ruolo svolto;
c) le iniziative riparatorie sono meramente prospettate, lì dove vi sarebbero iniziative compatibili con il contesto detentivo.
Da ciò la considerazione per cui non può dirsi esclusa l’attualità di collegamenti con il contesto criminale.
Ci si sofferma, in particolare, sulla analisi del punto della mancata collaborazione e si afferma che la omessa collaborazione «può far supporre la permanenza dei collegamenti».
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – V. K.
Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Secondo il ricorrente, in sintesi, pure a fronte della avvenuta allegazione di una pluralità di elementi di segno assolutamente positivo, il Tribunale nega il permesso premio in ragione della impropria valorizzazione della mancanza di collaborazione con la giustizia.
Le considerazioni espresse su questo punto sarebbero illogiche e contrarie allo spirito della riforma adottata con il d.l. del 2022.
Il Tribunale, infatti, non avrebbe in alcun modo realizzato un esame completo e ponderato di tutti gli indicatori, limitandosi a valorizzare, in chiave di sospetto, la mancata collaborazione.
Anche sul punto delle iniziative riparatorie il Tribunale avrebbe mal interpretato i dati fattuali, posto che vi è stata la produzione – prima dell’udienza dei contatti intervenuti con una associazione di volontariato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2. Va rilevato, in primis, che la domanda di permesso premio introdotta da V. K. non ha incontrato alcun limite sul piano della ammissibilità, atteso che il Tribunale di Sorveglianza di Genova realizza, a ben vedere, una valutazione di merito.
Ciò rappresenta un primo punto di sicura rilevanza ai fini della valutazione dell’atto di ricorso. E’ infatti del tutto condivisibile la scelta – realizzata dal Tribunale – di superare il vaglio di ammissibilità della domanda correlato ai contenuti dell’attuale comma 1 bis dell’art.4 bis ord.pen.
L’istante infatti – da non collaborante – non solo ha superato la ostatività processuale correlata all’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili ma ha allegato una pluralità di dati storici (vedi i punti elencati in parte narrativa) che non si limitano alla regolarità della condotta ed alla mera dichiarazione di dissociazione e che, pertanto, fanno sorgere in capo al giudice del merito il potere/dovere di valutare la esistenza o meno dei presupposti di legge per la fruizione del permesso premio: a) assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; b) assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti anche mediante la ammissione al beneficio.
3. Ed è proprio dalla avvenuta riespansione del potere di valutazione del giudice del merito che si radica, a parere del Collegio, il vizio della decisione impugnata, nella parte in cui in parte motiva tende a realizzare – in sostanza – una equiparazione tra la scelta di non collaborare con la giustizia e la permanenza dei contatti con il contesto criminale di provenienza.
In particolare, va rilevato che l’intera disciplina legislativa del 2022 – per i suoi antecedenti causali e per il contenuto espresso nel testo di legge – è finalizzata, una volta introdotta una domanda ammissibile, a consentire al giudice del merito di valutare la possibilità di fruizione del permesso premio – da parte dell’istante – anche in assenza di collaborazione con la giustizia.
3.1 In particolare può dirsi che la pietra angolare per l’interprete è rappresentata, rispetto alle nuove disposizioni, dall’analisi delle ragioni di incostituzionalità della disciplina previgente.
Dalla lettura del testo della ordinanza Corte Cost. n.97 del 2021 emergono, in particolare, quattro punti di particolare interesse, che vanno qui ribaditi:
a) l’accesso alla valutazione nel merito di una domanda di liberazione condizionale (e dunque, ancor prima, di permesso premio, dato l’innegabile principio di gradualità nei progressi trattamentali) del detenuto – per gravi reati di criminalità organizzata – non collaborante, è il vero fine cui tende la pronunzia numero 97 del 2021, posto che deve abbondarsi l’idea che la collaborazione con la giustizia sia l’unico indicatore dell’avvenuta ‘recisione’ dei collegamenti con l’ambiente di provenienza : [..) la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali. Sono argomenti, questi ultimi, particolarmente presenti alla Corte EDU, soprattutto nella sentenza Viola contro Italia. Nelle parti di tale ultima pronuncia espressamente dedicate alla collaborazione con la giustizia, viene sottoposta a critica una disciplina che assume iuris et de iure la permanenza di collegamenti con associazioni criminali del non collaborante ed eleva aprioristicamente la collaborazione al rango di sintomo eloquente di abbandono della scelta di vita originaria, quando in realtà essa potrebbe essere dovuta a molte altre ragioni, non sempre commendevoli. Afferma la Corte di Strasburgo che considerare la collaborazione con le autorità quale unica dimostrazione possibile della dissociazione del condannato conduce a trascurare gli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto. In effetti, osserva la medesima Corte, «non è escluso che la dissociazione con l’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia» [..] .
b) fermo restando il valore della scelta collaborativa, deve risultare possibile accedere alla liberazione condizionale anche in assenza di tale condotta, con valutazione dei progressi trattamentali rimessa alla Magistratura di Sorveglianza : [..] anche per i condannati all’ergastolo che aspirano alla libertà condizionale, può essere ripetuto quanto osservato nella quale condizione per il possibile accesso alla liberazione condizionale, il condannato alla pena perpetua è caricato di un onere di collaborazione, che può richiedere la denuncia a carico di terzi, comportare pericoli per i propri cari, e rischiare altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati. Ciò non significa affatto svalutare il rilievo e utilità della collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l’avvenuta rottura con l’ambiente criminale, e che certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente, qui non in discussione. Significa, invece, negarne la compatibilità con la Costituzione se e in quanto essa risulti l’unica possibile strada, a disposizione del condannato all’ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale; … Il carattere assoluto della presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata impedisce, infatti, alla magistratura di sorveglianza di valutare – dopo un lungo tempo di carcerazione, che può aver determinato rilevanti trasformazioni della personalità del detenuto ( ) – l’intero percorso carcerario del condannato all’ergastolo, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero anche di un tale condannato alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost [..] ;
c) resta ferma ed è compatibile con i principi costituzionali la presunzione relativa di pericolosità per i delitti commessi in contesto mafioso: [..] è ben possibile che il vincolo associativo permanga inalterato anche in esito a lunghe carcerazioni, proprio per le caratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, come quella che generalmente viene espressa dalla collaborazione con la giustizia. Peraltro, è anche bene ribadire che, per i casi di dimostrati e persistenti legami del detenuto con il sodalizio criminale originario, l’ordinamento penitenziario appresta l’apposito regime di cui all’art. 41-bis, la cui applicazione ai singoli detenuti presuppone, appunto, l’attualità dei loro collegamenti con organizzazioni criminali ( e ). In costanza di assoggettamento a tale regime, l’accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di “sicuro ravvedimento” ex art. 176 cod. pen. ;
d) il meccanismo regolativo deve dunque essere ispirato ad un particolare rigore nella ripartizione degli oneri probatori derivanti da detta presunzione relativa, in rapporto alla selezione degli indicatori utili : [..] la presunzione di pericolosità sociale del condannato all’ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l’accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l’acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l’attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino [..]
3.2 Da tutto quanto detto deriva, in chiave interpretativa dell’intervento legislativo, la necessità per il giudice del merito di realizzare una adeguata «comparazione», al fine di rispondere al quesito circa la permanenza o meno dei contatti con il contesto di provenienza o del pericolo concreto del loro ripristino, tra l’avvenuta emersione di indicatori positivi sulla evoluzione della personalità del detenuto (ravvedimento, assenza di sopravvenienze, assenza di anomali comportamenti comunicativi con l’esterno del carcere etc.) e le ragioni della mancata collaborazione, pur potendo la stessa (sul piano naturalistico) essere prestata.
Con ciò non si intende negare che lo stesso legislatore – tra i molti parametri tracciati – compie riferimento alla verifica delle ragioni eventualmente dedotte dall’istante a sostegno della mancata collaborazione, ma detta indicazione – per il vero – non può essere in alcun modo tradotta nella valorizzazione del dato obiettivo della mancata collaborazione quale dato ‘decisivo’ per negare la fruizione del permesso premio, pure a fronte di una pluralità di indicatori favorevoli circa i comportamenti tenuti dall’istante in molti anni di detenzione.
3.3 Ciò che manca, pertanto, nella decisione impugnata è proprio una adeguata comparazione tra tutti i dati disponibili che sia idonea a sostenere il giudizio sulla personalità attuale dell’istante sotteso alla possibilità di fruizione del permesso.
4. Tale mancata comparazione, inoltre, rende vieppiù incongrua la motivazione espressa dal Tribunale, anche in ragione del fatto che il titolo di reato che determina l’attrazione del V. K. nel cono applicativo dell’articolo 4bis comma 1 bis è il reato di cui all’art.74 dPR n.309 del 1990.
4.1 Vi è, in proposito, una condizione ontologicamente diversa rispetto alla condizione del soggetto partecipe o dirigente della associazione di stampo mafioso, aspetto di cui il giudice del merito è tenuto a farsi carico nella parte prognostica del giudizio sulla meritevolezza o meno del beneficio, posto che solo nell’ambito delle associazioni mafiose (e non anche in quelle dedite allo spaccio di stupefacenti) si registra, sul piano della analisi criminologica, quella particolare tendenza del vincolo associativo a resistere al decorso del tempo.
Sul punto della «differenza ontologica» tra il vincolo che caratterizza l’associazionismo di tipo mafioso e quello che caratterizza la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non appare inutile citare la decisione (n.231 del 2011) con cui la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare la illegittimità della presunzione assoluta di adeguatezza, nella ipotesi di cui all’art. 74 dPR n.309 del 1990, della custodia in carcere, proprio in ragione delle diverse caratteristiche del fenomeno criminale .
Si tratta di argomentazioni che, al di là della occasio che le ha determinate mantengono inalterata la validità logica e giuridica, il che non può non riflettersi sul modus interpretativo della attuale disposizione di cui all’articolo 4 bis ord. pen., lì dove risulti superata la soglia di ammissibilità della domanda :
[..] Pur nella particolare gravità che il fatto assume nella considerazione legislativa, anche nel caso in esame la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria non può considerarsi, in effetti, rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla «struttura stessa» e alle «connotazioni criminologiche» della figura criminosa. È ben vero che, nelle ipotesi descritte dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversamente che nei casi precedentemente scrutinati da questa Corte, non si è di fronte a un reato suscettibile di presentarsi come fatto meramente individuale ed episodico: trattandosi, al contrario, di un reato che – come la generalità delle fattispecie di tipo associativo – presuppone uno stabile vincolo di appartenenza del soggetto a un sodalizio criminoso, volto al compimento di una pluralità non predeterminata di delitti. Questa sola caratteristica non è, tuttavia, ancora sufficiente a costituire un’adeguata base logico-giuridica della presunzione di cui si discute. Lo dimostra eloquentemente già la semplice circostanza che lo stesso legislatore ordinario abbia ritenuto di dover includere fra i reati soggetti al regime cautelare censurato solo talune particolari figure associative, e non anche quella generale dell’associazione per delinquere, prevista dall’art. 416 cod. pen. (fatta eccezione per i casi in cui essa è menzionata dal richiamato art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto diretta a commettere determinati reati-fine: in pratica, alla data di entrata in vigore della novella del 2009, le sole ipotesi di cui al sesto comma dello stesso art. 416).
Questa Corte, d’altro canto – nel ritenere assistita da adeguato fondamento razionale la presunzione de qua in rapporto al delitto di associazione di tipo mafioso – ha già avuto modo di porre in evidenza come tale conclusione si giustifichi alla luce non del mero vincolo associativo a scopi criminosi, quanto piuttosto delle particolari caratteristiche che esso assume nella cornice di detta fattispecie.
Il delitto di associazione di tipo mafioso è, infatti, normativamente connotato – di riflesso ad un dato empirico-sociologico – come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua “base statistica” alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea – per valersi delle parole della Corte europea dei diritti dell’uomo – «a tagliare I legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine», minimizzando «il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti» (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia).
Altrettanto non può dirsi per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Quest’ultimo si concreta, infatti, in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine (i delitti previsti dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990). Per consolidata giurisprudenza, essa non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo viceversa sufficiente una qualunque organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di mezzi economici, benché semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune. Il delitto in questione prescinde, altresì, da radicamenti sul territorio, da particolari collegamenti personali e soprattutto da qualsivoglia specifica connotazione del vincolo associativo, tanto che, ove questo in concreto si presentasse con le caratteristiche del vincolo mafioso, il reato ben potrebbe concorrere con quello dell’art. 416-bis cod. pen. . Si tratta, dunque, di fattispecie, per così dire, “aperta”, che, descrivendo in definitiva solo lo scopo dell’associazione e non anche specifiche qualità di essa, si presta a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei: da un sodalizio transnazionale, forte di una articolata organizzazione, di ingenti risorse finanziarie e rigidamente strutturato, al piccolo gruppo, talora persino ristretto ad un ambito familiare – come nel caso oggetto del giudizio a quo – operante in un’area limitata e con i più modesti e semplici mezzi. Proprio per l’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto, ricomprendenti ipotesi nettamente differenti quanto a contesto, modalità lesive del bene protetto e intensità del legame tra gli associati, non è dunque possibile enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le «connotazioni criminologiche» del fenomeno, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari [..] (Corte Costituzionale, Sentenza n. 231 del 2011)
4.2 Per tutte le ragioni sinora esposte la decisione impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Genova.