Sospensione dei termini cautelari: è sempre necessario che sia espressa in forma esplicita (Cass. Pen. Sez. I – 43411/24)

15 Novembre 2024

La proroga della sospensione del decorso del termine di fase di una misura cautelare non è un corollario automatico della proroga del termine per il deposito della motivazione, ma necessita di un apposito provvedimento che richiami la norma di cui all’art. 304 cod. proc. pen., nonché il provvedimento di proroga emesso ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. Pertanto, l’ordinanza impugnata, che aveva attribuito all’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano il contenuto di un provvedimento di proroga della sospensione del decorso del termine della custodia cautelare applicata al ricorrente C.T., è stata annullata senza rinvio.

 

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 novembre 2024, n. 43411

Presidente Aprile – Relatore Masi

RITENUTO IN FATTO

  1. Con ordinanza n. 746/2024 R.G. TRD, emessa in data 14 agosto 2024, il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l’appello proposto da C. T. contro l’ordinanza emessa in data 23 luglio 2024 con cui la Corte di appello di Milano ha respinto la sua richiesta di dichiarare la cessazione della misura della custodia cautelare, per decorso del termine di fase.

  2. Il Tribunale ha rilevato che l’istante è sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 07/12/2021 per i delitti di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 2, 4, 6 e 8 cod. pen., 74, commi 1 e 2, e 73 d.P.R. n. 309/1990, ed è stato condannato per tali delitti alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 24 aprile 2023, nella quale il tribunale si è riservato il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, sospendendo contestualmente i termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 304 cod. proc. pen. Il termine per il deposito della sentenza è stato poi prorogato di ulteriori 90 giorni, e la Corte di appello di Milano, in data 23 luglio 2024, ha rigettato la richiesta di dichiarare cessato il termine di fase alla data del 24/07/2024, indicata dall’istante, in virtù di tale proroga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere accolto.

  2. L’ordinanza impugnata ricostruisce in modo corretto la sequenza procedimentale stabilita dal codice di procedura penale per la sospensione del decorso del termine di fase di una misura cautelare, ai sensi dell’art. 304 cod. proc. pen. Tale sospensione può essere disposta dal giudice che procede, con ordinanza appellabile, durante la pendenza dei termini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3. Nel caso che il capo dell’ufficio procedente proroghi il termine di deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp att. cod. proc. pen., anche la decorrenza del termine di fase può essere ulteriormente sospesa per il medesimo termine, con una nuova ordinanza, appositamente emessa. Questa ordinanza può essere emessa sia dal capo dell’ufficio che dispone la proroga del termine per il deposito della motivazione, sia dal giudice che procede, e non necessita di una specifica motivazione, in quanto il richiamo alla norma di cui all’art. 304 cod. proc. pen., oppure al precedente provvedimento di proroga della sospensione, rende evidente che la ragione della ulteriore sospensione è quella che ha giustificato la prima decisione.

  3. L’ordinanza impugnata, corretta nella ricostruzione della predetta sequenza procedimentale, è errata laddove ha ritenuto che, nel caso di specie, essa fosse stata rispettata, attribuendo all’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 23 luglio 2024 il contenuto di un provvedimento di proroga della sospensione del decorso del termine della custodia cautelare applicata al ricorrente. Rispondendo all’istanza dell’imputato, che chiedeva di dichiarare la scadenza del termine di fase alla successiva data del 24/07/2024, la Corte di appello ha respinto tale richiesta affermando solamente che “La Corte… rilevato che il termine per il deposito della sentenza è stato prorogato dal Presidente del Tribunale di ulteriori 90 giorni, sicché il termine di scadenza della custodia cautelare scadrà il 24/10/2024, per questi motivi rigetta l’istanza”. Appare evidente che tale provvedimento non costituisce un’ordinanza di proroga del termine di scadenza della fase cautelare, dal momento che indica tale termine come se fosse stato già prorogato, ovvero come se la sua proroga fosse una conseguenza automatica e immediata della proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Como, e quindi la nuova scadenza del termine di fase fosse stata, in realtà, disposta dal presidente di quel Tribunale.

  4. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio. Deve altresì essere annullata l’ordinanza emessa in data 23 luglio 2024, perché errata nella parte in cui stabilisce, in assenza di proroga, la data del 24/10/2024 quale scadenza del termine di fase. Deve, di conseguenza, prendersi atto che detto termine, non essendo stata prorogata la sospensione stabilita dai giudici di primo grado, ha avuto la durata di un anno, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. c) n. 2, cod. proc. pen., stante l’entità della pena inflitta, prorogata solo di 90 giorni: essendo il suo decorso iniziato il 24/04/2023, esso è scaduto il giorno 23/07/2024. E’ pertanto evidente che il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Milano in data 25 luglio 2024, riportato nel ricorso, con il quale si è esplicitamente disposta la sospensione del decorso del termine di fase della custodia cautelare, affermando erroneamente che essa era stata disposta già con l’ordinanza emessa in data 23 luglio 2024, è inefficace quale provvedimento di sospensione del suo decorso, in quanto emessa tardivamente, dopo la scadenza del termine di fase stesso. Deve perciò essere disposta l’immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa, essendo il termine massimo della sua custodia, per la fase successiva all’emissione della sentenza di primo grado, scaduto in data 23/07/2024.

PQM

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 23 luglio 2024 e dispone l’immediata scarcerazione di C. T. se non detenuto per altro.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p.

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