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Abitualità a delinquere: necessario il riscontro della commissione di almeno due illeciti oltre quello per cui si procede (Cass. Pen. Sez. V – 48228/19)

28 Ott 2019 - Sentenze

Abitualità a delinquere: necessario il riscontro della commissione di almeno due illeciti oltre quello per cui si procede (Cass. Pen. Sez. V – 48228/19)

Ai fini del riconoscimento del requisito dell’abitualità del reato, il quale tra le altre conseguenze rende inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis c.p., è necessario il riscontro da parte del giudice di almeno due ulteriori illeciti oltre quello per cui si procede.

 

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Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 ottobre 2019 – 27 novembre 2019, n. 48228

Presidente Sabeone – Relatore Borrelli

 

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 settembre 2018 dalla Corte di appello di Lecce, che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato M. M. per il reato di cui all’art. 474 cod. pen.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia formulando due motivi, che seguono all’indicazione di una serie di errori che caratterizzerebbero la pronunzia avversata.

2.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.

Secondo il ricorrente, la motivazione del diniego fondava sull’erronea convinzione, palesata in altro punto della sentenza, che l’imputato rispondesse anche di ricettazione. In ogni caso opina il ricorrente — citando una sentenza di questa Corte — non osterebbe all’applicazione della causa di non punibilità la commissione, nello stesso contesto spazio-temporale, di più reati.

2.2. Il secondo motivo attiene al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., in tesi affetta da vizio di motivazione e violazione di legge in quanto gli oggetti, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, erano di scarsa qualità e valore. Assume la parte che la valutazione della Corte di appello sarebbe stata viziata dall’aver ritenuto che l’imputato rispondesse anche del reato di cui all’art.648 cod. pen. e che gli fosse stata riconosciuta l’attenuante di cui al secondo comma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto al diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. invocato dalla difesa.

Nella sentenza impugnata, invero, l’accesso alla definizione auspicata è stato negato facendo leva sul presupposto ostativo di cui al terzo comma, vale a dire l’abitualità, ma non si comprende da quale dato fattuale la Corte — che non lo specifica — abbia tratto la convinzione che il comportamento dell’imputato fosse abituale e che detta abitualità potesse essere inquadrata nella nozione delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte. Va ricordato, infatti, che queste ultime, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., hanno sancito che il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, P.v. 266591). Né la possibilità, del pari ritenuta da Sezioni Unite Tushaj, che gli illeciti che integrano l’abitualità possano essere tutti sub iudice può rendere ragione dell’impostazione argomentativa della Corte di merito, dal momento che è errato quanto si legge in altra parte della sentenza circa il fatto che l’imputato era stato tratto a giudizio anche per ricettazione né assume rilievo alcuno, nell’ottica del giudizio in discorso, la natura plurioffensiva del falso cui ha accennato il Collegio di merito.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la censura successiva ed impone di rinviare il procedimento alla Corte di appello di Lecce sezione promiscua per nuovo esame.

PQM

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce, sezione promiscua.

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