MENU

Sospensione condizionale della pena: non può essere subordinata al risarcimento del danno qualora l’imputato non sia in grado di pagare (Cass. Pen. Sez. V – 48913/18)

25 Ott 2018 - Sentenze

Sospensione condizionale della pena: non può essere subordinata al risarcimento del danno qualora l’imputato non sia in grado di pagare (Cass. Pen. Sez. V – 48913/18)

In tema di sospensione condizionale della pena, essa non può essere disposta subordinatamente al risarcimento del danno da parte dell’imputato qualora emerga (o sia documentato) che le condizioni economiche dello stesso non gli consentono di adempiere. In tal senso è illegittima la decisione priva di una valutazione, anche sommaria, della capacità economica del condannato ai fini dell’eventuale risarcimento pecuniario.

Copyright sull’immagine riservati al proprietario, il quale ha diritto ad essere menzionato qualora inoltri specifica richiesta.

 

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 ottobre 2018 – 25 ottobre 2018, n. 48862

Presidente Palla – Relatore Riccardi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 15/03/2017 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale capitolino che aveva condannato A. A. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni personali aggravate, per aver colpito all’addome con un coltello a serramanico L. A., cagionandogli lesioni personali gravi, e lo aveva assolto dal reato di porto abusivo di arma, concedendo, in parziale riforma, la sospensione condizionale della pena e la non menzione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. A. F., deducendo i vizi di violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di C 10.000,00 assegnata alla parte civile nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Lamenta che la Corte non abbia valutato le condizioni economiche dell’imputato, che risulta titolare di redditi modesti, come desumibile dal fascicolo inerente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inferiori al reddito annuo percepito; in tal modo negando di fatto il beneficio concesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016, C., Rv. 267134; Sez. 5, n. 14205 del 29/01/2015, R, Rv. 263185); sicché è illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario (Sez. 5, n. 21557 del 02/02/2015, Solazzo, Rv. 263675; Sez. 2, n. 22342 del 15/02/2013, Cafagna, Rv. 255665; in senso parzialmente difforme, Sez. 2, n. 26221 del 11/06/2015, Dammico, Rv. 264013, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato; Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, S, Rv. 260555, che ha precisato che il soggetto interessato può allegare, in sede esecutiva, la comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento e il giudice valutare l’attendibilità e la rilevanza dell’impedimento dedotto).

2. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della concessione dei benefici di legge al pagamento della provvisionale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

PQM

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla subordinazione della concessione dei benefici di legge al pagamento della provvisionale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Tag: , , , , , , , , ,

I commenti sono chiusi.