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Gratuito Patrocinio: per lo straniero la mancata produzione della certificazione consolare non è causa di inammissibilità (Cass. Pen. Sez. IV – 54840/17)

6 Dic 2017 - Sentenze

Per lo straniero proveniente da stato extra-UE la mancata presentazione della certificazione consolare dei redditi prodotti all’estero, a causa dell’impossibilità di reperirla, non importa alcuna causa di inammissibilità dell’istanza di ammissione né di revoca del beneficio già ammesso, anche con riserva, essendo tale certificazione sostituibile con autocertificazione della parte ex art. 94 co. 2 d.P.R. 115/2002

 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 ottobre 2017 – 6 dicembre 2017, n. 54840

Presidente Blaiotta – Relatore Cappello

 

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24/03/2017, il G.i.p. presso il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione del cittadino extra comunitario K. E. M., persona offesa del reato, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, adottata dal giudice al quale era stata avanzata richiesta di liquidazione degli onorari dall’avv. A. B.

2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del K., avv. A. B., deducendo violazione dell’art. 79 co. 2 d.P.R 115/2002. In particolare, parte ricorrente contesta la lettura della norma operata dal giudicante, rilevando che la revoca del beneficio era conseguita al mancato deposito della certificazione dell’autorità consolare di cui all’articolo citato, laddove l’ammissione era avvenuta sulla scorta della sola autocertificazione, rilevando che la norma non prevede alcuna causa di inammissibilità dell’istanza per mancata produzione della certificazione consolare circa il reddito del cittadino extra comunitario richiedente, altresì osservando che, nel caso di specie, non era stata richiesta alcuna documentazione, cosicché l’omessa produzione non poteva comportare la revoca del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre.

2. Con l’ordinanza di rigetto dell’opposizione il giudice ha avallato la decisione adottata, rilevando che la parte interessata non aveva provveduto a depositare, nel termine di cui all’art. 94 co. 3 stesso d.P.R., la certificazione di cui al citato art. 79 co. 2 e che il beneficio poteva essere revocato anche nel caso di accertamento successivo della mancanza originaria dei requisiti.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Devono, preliminarmente, chiarirsi i termini normativi in cui va inquadrata la fattispecie all’esame.

L’art. 79 comma 2 d.P.R. 115/2002 stabilisce che l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati alle lett. a), b), c) e d) del co. 1 della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all’estero, che <<il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato». Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano <<…sono tenuti, a pena d’inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato».

L’art. 94 dello stesso d.P.R., poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati (comma 1, con riferimento all’art. 79 co. 3) e per i cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea (comma 2, con riferimento all’art. 79 co. 2), a presentare la documentazione necessaria ai fine della verifica della veridicità, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell’interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno stato dell’Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell’istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.

Quanto alla decisione dell’istanza di ammissione e al relativo procedimento, ivi compresi i connessi poteri istruttori del giudice, gli stessi sono disciplinati dagli artt. 95 e ss., d.P.R. 115/2002, laddove la revoca del beneficio già concesso è invece disciplinata dall’art. 112 del d.P.R. 115/2002 che, ai fini qui d’interesse, prevede alla lett. c) il caso in cui, nei termini di cui all’art. 94 co. 3 or ora richiamato, non sia stata prodotta la certificazione consolare; e, alla lett. d), l’ipotesi in cui, d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario, in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92.

3.2. Fatta tale premessa, deve anche chiarirsi che, nel caso di specie, la revoca del beneficio è intervenuta per mancata produzione della sola certificazione consolare, poiché l’ammissione, secondo quanto affermato dal giudice nel provvedimento impugnato, era stata disposta in base alla autocertificazione sostitutiva prevista dall’art. 79 co. 3 d.P.R. 115/2002. Cosicché, deve anche concludersi nel senso che tale autocertificazione fosse stata tempestivamente prodotta dalla parte in conseguenza di un’allegata impossibilità di produrre la certificazione consolare, debitamente scrutinata dal giudice competente (circostanza sulla quale, invero, nulla è in contrario affermato nell’ordinanza impugnata).

4. Ciò posto, questa sezione ha già affermato che l’istanza presentata dall’imputato straniero detenuto non può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all’estero, ma il decreto di ammissione al beneficio può essere successivamente revocato se entro i termini di legge tale certificazione non venga prodotta (cfr. sez. 4 n. 17003 del 15/01/2009, Rv. 243477). In quella sede, peraltro, questa Corte ha precisato che, ove il giudice non abbia provveduto alla revoca, il decreto non può essere successivamente revocato da altro giudice se la certificazione sia stata poi prodotta, tale tardiva produzione non avendo carattere invalidante della dichiarazione sostitutiva (cfr. sez. 4 n. 43312 del 28/10/2008, Rv. 242035).
Peraltro, nei precedenti testè richiamati, la S.C. ha puntualmente ricostruito i termini della questione, partendo da un rinvio a quanto incidentalmente affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 369 del 2007, a proposito della mancata produzione della certificazione consolare, che comporta l’inammissibilità della domanda soltanto in difetto (non anche in presenza) della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 2.

Nè può ritenersi previsto, a pena di inammissibilità della domanda, il rispetto del termine, decorrente dalla data di presentazione della stessa, entro il quale, a norma dell’art. 94, comma 3, il detenuto può produrre la certificazione, atteso che, in caso di omessa produzione, il decreto di ammissione va revocato, a norma dell’art. 112, comma 1, lett. c), del citato d.P.R., a cura del giudice che procede al momento della scadenza dei termini (art.112, comma 3 d.P.R. 115/2002).

La revoca intervenuta nel caso in esame non va neppure confusa con quella disciplinata dall’art. 112, comma 1, lett. d) che va disposta, anche se il processo è ormai definito (purché non oltre cinque anni dalla sua definizione), qualora risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. Nel caso di specie, infatti, non risulta tale presupposto di fatto (vale a dire l’accertato difetto, originario o sopravvenuto, delle condizioni di reddito), ma unicamente la mancata produzione della certificazione consolare, necessaria al fine di consentire al giudice di verificare la veridicità dei redditi dichiarati, situazione che rileva esclusivamente con riguardo al caso di revoca di cui all’art. 112, comma 1, lett. c) [in cui, cioè, nei termini previsti dall’art. 94 comma 3, non sia stata prodotta la certificazione consolare].

Va, peraltro, considerato che il Giudice per le indagini preliminari aveva la possibilità, attribuitagli dall’art. 96, comma 2, in presenza di fondati motivi per ritenere che l’interessato non versasse nelle indicate condizioni di reddito, di respingere l’istanza, non essendo neppure emerso che, prima di provvedere, quel giudice abbia trasmesso l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.

5. Nel caso all’esame, poiché il Giudice per le indagini preliminari ha ammesso il K. al patrocinio dei non abbienti sulla base della sola dichiarazione sostitutiva della certificazione, l’attenzione deve spostarsi sull’art. 94, comma 2, che consente detta sostituzione in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 2. Poiché non consta il contrario, deve pure ritenersi che quel giudice abbia accertato la sussistenza di detta impossibilità.

Cosicché deve affermarsi che, nel caso in cui l’interessato, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, abbia allegato all’istanza l’autocertificazione prevista dall’art. 94 comma 2 d.P.R. 115/2002, egli si trova già nelle condizioni di godere del beneficio (fatti salvi i poteri istruttori e di verifica di cui agli artt. 96 e ss., stesso d.P.R.), senza che occorra una ulteriore produzione documentale. La eventuale tardiva presentazione della certificazione consolare, peraltro, non potrà inficiare la validità e l’efficacia delle autocertificazioni tempestivamente prodotte, la stessa non essendo più necessaria perché legittimamente sostituita dalla dichiarazione personale (cfr. in motivazione sez. 4 n. 21999 del 26/02/2009).
Nell’ordinanza impugnata non si dà atto, come opportunamente evidenziato da parte ricorrente, che la produzione della certificazione sia stata sollecitata dal giudice che ha disposto l’ammissione del K. al beneficio e, se si considera che neppure è emerso che il provvedimento ammissivo sia stato impugnato, non può che ritenersi preclusa ogni ulteriore valutazione in merito, anche se incidentale, da parte del giudice chiamato a decidere sull’istanza di liquidazione del compenso al difensore.

6. Tale lettura delle norme è, peraltro, conforme agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione: se è ragionevole, infatti, la diversità delle modalità e dei limiti di ammissione previsti per i cittadini non appartenenti a paese dell’Unione Europea, contenuta in questi termini [cfr. sez. 4 n. 4647 del 04/12/2008 Cc. (dep. 03/02/2009), Rv. 243704 sulla manifesta infondatezza della q.l.c. degli artt. 79 co. 2 e 94 co. 3 d.P.R. 115/2002], lo stesso non potrebbe dirsi ove le norme in questione fossero interpretate nel senso che sia richiesto a tale categoria di richiedenti di produrre, anche, la certificazione consolare, nel caso di ammissione al beneficio decretata sulla scorta dell’allegazione dell’auto certificazione, per ritenuta impossibilità di produrre la prima.

7. La decisione impugnata, siccome affetta dal vizio denunciato, va quindi annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma.

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