Reformatio in peius e reati ostativi: la Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite (Cass. Pen. Sez. V – Ord. 13721/26)

8 Aprile 2026

Con ordinanza del 18 aprile 2026 la Quinta Sezione penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di speciale importanza in tema di reformatio in peius. Il nodo riguarda se, in caso di appello del solo imputato, la diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto — pur a parità di pena inflitta — possa integrare una violazione del divieto di cui all’art. 597, comma 3, c.p.p., quando da essa derivino effetti peggiorativi in fase esecutiva, come l’inserimento del reato tra quelli ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 9, c.p.p.

 

Corte di Cassazione, sez. V Penale, ordinanza 8 aprile 2026 – n. 13721

Presidente Pezzullo – Relatore Guardiano

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 21.5.2024 dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale, B. A. e S. G. erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione ai reati di truffa in concorso, così riqualificata l’originaria contestazione di rapina di cui al capo 1) dell’imputazione, e di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. in concorso, di cui al capo 2) dell’imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Secondo la ricostruzione effettuata dal Tribunale, gli imputati, alla cui identificazione si giungeva grazie ai riconoscimenti fotografici operati dalla persona offesa e da un suo amico presente al momento dei fatti, fingendosi agenti della Polizia di Stato si erano introdotti nell’abitazione di L. M. G., dove, con la scusa di perquisire una borsa, mentre uno dei due la distraeva rivolgendole domande, si erano impossessati della somma di euro 250,00, sottraendola dal portafogli riposto nella borsa oggetto della finta perquisizione.

2. Proposto appello da entrambi gli imputati, la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza pronunciata il 18.11.2025, in riforma della decisione impugnata, così statuiva in dispositivo “dichiara i predetti imputati responsabili del reato previsto e punito dagli artt. 624 bis e 625 nn. 2 e 4 c.p. così riqualificato quello loro ascritto al capo 1). Conferma nel resto e condanna entrambi al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”. Il giudice di appello, dunque, confermava l’affermazione di responsabilità dei prevenuti per i fatti costituenti reato ad essi contestati, modificando, tuttavia, la qualificazione giuridica del fatto oggetto del capo 1) nei sensi innanzi indicati, conformemente a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel contempo mantenendo ferma l’entità del trattamento sanzionatorio irrogato nei loro confronti dal Tribunale di Palmi.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi i ricorrenti con due distinti atti di impugnazione a firma dei rispettivi difensori di fiducia, fondati su motivi solo in parte comuni.

3.1. In particolare, il B., nel ricorso a firma dell’avv. Davide Vigna, articola quattro motivi di ricorso.

3.1.1. Con il primo motivo l’imputato deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 597, co. 3, cod. proc. pen.

Ad avviso del ricorrente il divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597 cod. proc. pen., nel caso, come quello in esame, in cui l’appello sia proposto dal solo imputato, determina una cristallizzazione della qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado, con la conseguenza che il giudice di appello non poteva procedere a una diversa qualificazione giuridica della condotta riconducendola a una fattispecie penale punita più severamente. Sul punto osserva il ricorrente che la Corte di appello, pur lasciando invariata l’entità della pena inflitta, ha operato una diversa qualificazione giuridica della condotta materiale a lui addebitata, che comporta conseguenze radicalmente peggiorative in fase esecutiva, in quanto il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis cod. pen. è ricompreso nell’elenco dei reati ostativi di cui all’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. Tale inclusione preclude in radice la possibilità per il condannato di beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, conseguenza che incide direttamente sulle modalità di esecuzione della pena e, in ultima analisi, sulla libertà personale del condannato, determinando un peggioramento sostanziale, concreto e immediato della sua posizione.

3.1.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., in punto di identificazione dell’imputato quale autore della condotta illecita in contestazione, alla quale i giudici di merito sono pervenuti sulla base di un percorso argomentativo contraddittorio, viziato e privo di riscontri, senza fornire una spiegazione coerente alle decisive obiezioni difensive.

3.1.3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla diversa qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale, in quanto nel caso in esame va mantenuta la qualificazione giuridica della truffa, avendo al riguardo la Corte di appello omesso di considerare il ruolo centrale e persistente dell’inganno e della cooperazione artificiosa della vittima, elementi tipici e costitutivi del delitto di truffa.

3.1.4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3.2. Il S., nel ricorso a firma dell’avv. Giuseppe Alvaro, eccepisce con un unico motivo di impugnazione i medesimi vizi articolati dal B. nel primo motivo di ricorso.

4. Con requisitoria scritta del 24.2.2026 il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Fabiola Furnari, chiede il rigetto dei ricorsi.

5. Con memoria di replica del 16.3.2026, il difensore del S. insiste sull’accoglimento del ricorso.

6. Con memoria di replica dell’11.3.2026 il difensore del B. insiste per l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso.

7. Ciò posto, ritiene il Collegio che sulla questione di diritto posta al suo esame dal primo motivo di ricorso del B. e dall’unico motivo di ricorso del S., come integrati dalle osservazioni svolte nelle rispettive memorie di replica, si renda necessario rimettere i ricorsi alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 618, co. 1, e 610, co. 2, cod. proc. pen., per un intervento chiarificatore, trattandosi di una questione di diritto di speciale importanza, idonea a dare vita a un potenziale contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità.

7.1. Si tratta di una questione che coinvolge l’esatta definizione, nei termini strettamente necessari alla sua soluzione, del principio del divieto di reformatio in peius, sancito dall’art. 597, co. 3, cod. proc. pen., secondo cui “Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado”.

7.2. Come da tempo evidenziato in dottrina, il terzo comma dell’art. 597 cod. proc pen. estende, rispetto all’omologa disposizione prevista dall’art. 515 del codice previgente, nell’ipotesi di appello del solo imputato, l’operatività del divieto della reformatio in peius della sentenza impugnata, espressamente vietando al giudice di secondo grado, in aggiunta alle previsioni comuni alle due disposizioni, l’applicazione di misure di sicurezza nuove o più gravi e l’adozione di formule di proscioglimento meno favorevoli di quelle enunciate nella sentenza appellata.

Quale che sia il fondamento di tale divieto (secondo alcuni autori, da individuare nel generale principio del ne eat iudex ultra petita, mentre secondo altri si tratterebbe di un istituto privo di fondamento nel sistema processuale, costituendo semplicemente una limitazione, autorizzata da una norma di carattere eccezionale, ai normali poteri decisori del giudice), quel che rivela ai fini della nostra indagine è che sin da tempo risalente la giurisprudenza di legittimità ne ha fissato la ratio nella necessità che l’imputato non fosse esposto alle conseguenze negative del giudizio di appello instaurato esclusivamente su suo impulso allo scopo di rimuovere una situazione per lui sfavorevole contenuta nella sentenza impugnata.

Come affermato dalla lontana Sez. 1, n. 9861 del 29/09/1993, Rv. 195434 – 01, che lo ha ritenuto applicabile anche nel giudizio di rinvio, il divieto di “reformatio in peius” è un principio di portata generale, non potendosi in nessun caso ammettere che l’imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla.

La disposizione normativa in esame, al pari di quella contenuta nel previgente art. 515 cod. proc. pen., attribuisce, tuttavia, al giudice dell’appello il potere di attribuire al fatto una definizione giuridica più grave, in quanto, come si è sottolineato da parte di autorevole dottrina, fermo restando il principio dell’immutabilità del fatto contestato, il giudice resta sovrano nell’attribuire allo stesso il corretto nomen juris, ponendo la legge limiti alla riforma della sentenza di primo grado solo “quantitativa” con riferimento all’entità della pena e alle conseguenze penali del reato, ma non “qualificativa” con riferimento all’individuazione del reato.

La giurisprudenza di legittimità, già in sede di interpretazione dell’art. 515 cod. proc. pen. del 1930, ebbe modo di affermare che anche quando l’impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, legittimamente la Corte di Cassazione o il giudice di appello può e deve attribuire al fatto la corretta definizione giuridica, pur se più grave di quella erroneamente ritenuta dal giudice di primo grado, specificando che la limitazione dei poteri fissata dal menzionato art. 515 cod. proc. pen. del 1930 non è diretta a garantire all’imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel precedente grado, ma solo ad impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più grave di quello inflittogli dal primo giudice (cfr. Sez. 1, n. 3030 del 25/01/1988, Occhilupo, Rv. 177827 – 01; Cass. 17/06/1991, Sorrenti).

Tale opzione ermeneutica è stata mantenuta ferma dalla giurisprudenza di questa Corte anche in sede di interpretazione dell’art. 597, comma 3, del nuovo codice di rito.

Come è stato ritenuto, l’erronea qualificazione giuridica del fatto deve sempre essere corretta dal giudice, che è tenuto a dare al fatto contestato la esatta “definizione giuridica”, in virtù dell’art. 521, comma primo, cod. proc. pen., per il giudizio di primo grado, e dell’art. 597 cod. proc. pen., per l’appello.

Si tratta, salvo il divieto della reformatio in peius, di un principio generale, in quanto presidio del principio di obbligatorietà della legge penale, che vale anche nel giudizio di legittimità, riguardando, il potere di riqualificazione, oltre al fatto per come descritto nell’imputazione, anche il fatto per come accertato nella sentenza impugnata (cfr. Sez. 1, n. 11107 del 10/11/1997, Rv. 209165 – 01; Sez. 6, n. 9103 del 18/09/1997, Rv. 208616 – 01).

Orbene, come si diceva, l’indicata “salvezza” è stata interpretata negli stessi termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell’art. 515 del codice di rito previgente, a volte utilizzando il medesimo lessico.

Si è, così, affermato che, in tema di impugnazioni, non viola il divieto di “reformatio in peius” la sentenza che, su appello del solo imputato, dia al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, ostativa alla declaratoria d’estinzione per prescrizione, in quanto tale divieto non garantisce al condannato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole di quello riservatogli dal primo giudice, ma impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio deteriore (cfr. Sez. 2, n. 46712 del 30/10/2019, Rv. 277599 – 01, riconducibile alla già citata Sez. 1, n. 3030 del 25/01/1988, Occhilupo, Rv. 177827, che, in conformità all’enunciato principio, ha escluso che fosse configurabile una “reformatio in peius” nel caso in cui in conseguenza della diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto non era divenuto possibile applicare l’intervenuta amnistia).

E, allo stesso modo, che non viola il divieto di “reformatio in peius” la sentenza d’appello che, in difetto di gravame del pubblico ministero, riqualifichi come truffa il fatto qualificato in primo grado come insolvenza fraudolenta, ancorché, per effetto della riqualificazione, l’imputato perda la possibilità di beneficiare della causa estintiva del reato dell’adempimento dell’obbligazione, di cui all’art. 641, comma secondo, cod. pen., in quanto tale divieto è diretto non a garantire all’imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione (cfr. Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, Rv. 280560 – 01, nonché, nello stesso senso Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025 – 01).

L’eco della giurisprudenza formatasi sotto l’impero del Codice Rocco arriva sino ai nostri giorni, se è vero che la recentissima Sez. 2, n. 6081 del 13/01/2026, Rv. 289406 – 01, ha ribadito che non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, in presenza della sola impugnazione dell’imputato, dà al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel caso in cui la questione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenza costituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena. (Fattispecie relativa a sentenza di appello che, riqualificando i delitti di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale in tentata rapina impropria, ha confermato il trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado).

In questa prospettiva, netta appare la posizione assunta da Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Rv. 281118 – 01, secondo cui i giudici di merito e la Corte di Cassazione dispongono del potere di assegnare “ex officio” una qualificazione giuridica più grave al fatto accertato, in quanto si tratta di un intervento che, non incidendo sulla quantificazione della pena, non è mai inquadrabile come “reformatio in peius”, vietata ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen., sempre che la modifica non implichi la rivalutazione delle prove – che imporrebbe l’annullamento con rinvio al giudice di merito – e che sia garantito, in coerenza con la giurisprudenza convenzionale, il contraddittorio sulla nuova ed eventuale definizione giuridica – comunicando alle parti il diverso inquadramento prospettabile con concessione di un termine a difesa.

7.3. In questo vasto e consolidato alveo interpretativo affluiscono quelle decisioni della Suprema Corte secondo le quali non integrano una reformatio in peius le conseguenze negative che investono la posizione dell’imputato nella fase di esecuzione della pena nel caso, come quello in esame, in cui il giudice di appello, intervenuto su impugnazione del solo imputato, abbia dato una qualificazione giuridica più grave al fatto accertato in sentenza, pur mantenendo la medesima pena, per specie e quantità, irrogata dal giudice di primo grado. Sul punto, in particolare, Sez. 5, n. 42611 del 20/04/2005, Rv. 232995 – 01, ha evidenziato come, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, non costituisca violazione del divieto di “reformatio in peius” la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell’appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario (Nella specie, la Corte ha affermato che non rientrano nel divieto ex art. 597, terzo comma cod. proc. pen. le più gravi modalità di esecuzione della pena stabilite dall’art. 4 bis 0.P., conseguenti all’esclusione in sede di appello del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 116, comma secondo cod. pen. in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990).

Nello stesso senso si sono espresse, tra le altre, Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, Rv. 252007 – 01; secondo cui non sussiste la violazione del divieto di “reformatio in peius” qualora, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta nel primo grado di giudizio, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica cui consegue un deteriore trattamento penitenziario; Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Rv. 262286 – 01, che ha ribadito come anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, non costituisca violazione del divieto di “reformatio in peius” la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell’appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario (Nella specie, la Corte ha affermato che non rientrano nel divieto ex art. 597, comma terzo cod. proc. pen. gli eventuali riflessi negativi in sede esecutiva derivanti dalla riqualificazione unitaria delle originarie imputazioni di furto e resistenza ad un pubblico ufficiale nel reato di rapina impropria); Sez. 2, Sentenza n. 39961 del 19/07/2018, Rv. 273923 – 01, che ha ulteriormente ribadito come anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, non costituisca violazione del divieto di “reformatio in peius” la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell’appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario ai sensi dell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.

7.4. In conclusione, se è vero che il giudice di secondo grado, nel caso in cui venga proposto appello dal solo imputato, ha il potere, se non il dovere, di attribuire ex officio al fatto, come ricostruito nei suoi elementi concreti dal giudice di primo grado, una definizione giuridica più grave, sanando l’errore eventualmente commesso al riguardo nella sentenza impugnata, è altrettanto vero che l’esercizio di tale potere è impedito quando, in conseguenza della nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto, venga irrogata al prevenuto “una pena più grave, per specie o quantità”, con conseguente violazione del divieto della reformatio in peius.

8. Appare, pertanto, necessario chiarire che cosa debba intendersi per pena “più grave, per specie o quantità”.

Ed è questo il perimetro cognitivo su cui si concentreranno le successive considerazioni, pur lambendo il tema questioni sulle quali peraltro sembra ancora sussistere un non risolto contrasto nella giurisprudenza di legittimità, che riguardano la violazione del principio del divieto della reformatio in peius in caso di diversa qualificazione in termini di maggiore gravità operata dal giudice di secondo grado su appello del solo imputato, inalterata la specie e la quantità della sanzione irrogata dal giudice di primo grado, con riferimento agli effetti penali derivanti dalla diversa e più grave definizione giuridica della condotta ritenuta da quest’ultimo (come, ad esempio, in tema di prescrizione).

Al riguardo non sembra soddisfacente il mero richiamo al canone dell’interpretazione letterale, che condurrebbe a un epilogo decisorio, per così dire, ovvio, laddove si ritenesse che per pena più grave debba intendersi semplicemente solo quella di specie diversa rispetto alle pena prevista per il reato ritenuto in sentenza dal giudice di primo grado (ad esempio, reclusione, invece di arresto; o multa, invece che ammenda) ovvero una pena della stessa specie, ma irrogata dal giudice di appello in misura maggiore rispetto a quanto deliberato nella sentenza di primo grado.

Occorre, invece, che l’interpretazione della norma in esame sia condotta approfondendo lo sguardo sulla nozione di pena, come è stata rielaborata negli ultimi anni alla luce degli interventi della Corte Costituzione e della Corte E.D.U., essendo il giudice tenuto a un’interpretazione non solo costituzionalmente orientata (cfr., ex plurimis, Corte cost., sent. n. 0162 23/09/2025; Corte cost., sent. 204 del 05/10/2021; Sez. 5, n. 19103 del 03/05/2006, Rv. 234924 – 01), ma anche convenzionalmente orientata, delle norme che è chiamato ad applicare.

Come è noto, infatti, i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione – convenzionalmente orientata – ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell’applicazione delle norme interne (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267486 – 01).

Nella evidenziata prospettiva appaiono di particolare rilievo le sentenze segnalate dai ricorrenti: la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 26 febbraio 2020 e la sentenza della Grande Camera della Corte E.D.U. n. 42750/09 del 21 ottobre 2013, pronunciata in relazione al caso Del Rìo Prada contro Spagna.

8.1. Con la prima delle richiamate decisioni, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale.

Nel procedere a una “complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., in relazione alla disciplina dell’esecuzione della pena”, la Corte costituzionale ha affrontato il caso in cui “la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato”, precisando che in tale ipotesi “la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l’applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto: con conseguente piena operatività delle rationes poc’anzi rammentate, che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato.” “Ciò si verifica, paradigmaticamente”, continua la Corte, “allorché al momento del fatto fosse prevista una pena suscettibile di essere eseguita “fuori” dal carcere, la quale – per effetto di una modifica normativa sopravvenuta al fatto – divenga una pena che, pur non mutando formalmente il proprio nomen iuris, va eseguita di norma “dentro” il carcere. Tra il “fuori” e il “dentro” la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa. La pena da scontare diventa qui un aliud rispetto a quella prevista al momento del fatto; con conseguente inammissibilità di un’applicazione retroattiva di una tale modifica normativa, al metro dell’art. 25, secondo comma, Cost.”

Nell’interrogarsi, in particolare, sulla conformità a Costituzione della disposizione censurata in relazione al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena di cui all’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., la Corte costituzionale si è espressa nei seguenti inequivocabili termini: “Non v’è dubbio che l’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. – nel vietare la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena in una serie di ipotesi, tra cui quella, che qui viene in considerazione, relativa alla condanna per un reato di cui all’art. 4-bis, ordin. penit. – produce l’effetto di determinare l’inizio dell’esecuzione della pena stessa in regime detentivo, in attesa della decisione da parte del tribunale di sorveglianza sull’eventuale istanza di ammissione a una misura alternativa; e dunque comporta che una parte almeno della pena sia effettivamente scontata in carcere, anziché con le modalità extramurarie che erano consentite – per l’intera durata della pena inflitta – sulla base della legge vigente al momento della commissione del fatto. Tanto basta per riconoscere alla disposizione in questione un effetto di trasformazione della pena inflitta, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto; con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost. alle condanne per reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della novella legislativa, che ne ha indirettamente modificato l’ambito applicativo, tramite l’inserimento di numerosi reati contro la pubblica amministrazione nell’elenco di cui all’art. 4-bis ordin. penit.”

Ai fini che interessano in questa sede deve evidenziarsi come, con la sentenza ora richiamata, il Giudice delle leggi non abbia avuto esitazioni nel ritenere non compatibile con i principi costituzionali il principio affermato dal diritto vivente, alla luce del quale le norme disciplinanti l’esecuzione della pena sono in radice sottratte al divieto di applicazione retroattiva che discende dal principio di legalità della pena di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., perché estranee alla nozione di pena.

Secondo la Corte costituzionale, invece, se è vero che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, è altrettanto vero che, ove tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, la sua applicazione retroattiva è incompatibile con l’art. 25, secondo comma, Cost., in quanto siffatta trasformazione determina una pena più grave di quella prevista e prevedibile al momento della commissione del reato.

Invero, l’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, oggetto dell’intervento della Corte costituzionale, inseriva nell’elenco dei delitti previsti dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. i delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322 e 322-bis del Codice penale.

La disposizione censurata comportava, dunque, per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, una vera e propria trasformazione in senso peggiorativo della natura delle pene per essi previste al momento del reato e della loro incidenza sulla libertà personale del condannato, impedendo a quest’ultimo l’accesso alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della I. n. 354 del 1975 e di beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., istituti tutti che, nella prospettiva indicata dalla Corte costituzionale, contribuiscono a definire la nozione di pena, perché incidono sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato.

Con particolare riferimento all’istituto della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, il Giudice delle leggi individuava gli effetti peggiorativi che la riforma normativa aveva prodotto sulla condizione del condannato, evidenziando che “se, in generale, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena, il pubblico ministero è tenuto a sospendere l’ordine di esecuzione contestualmente emesso nei confronti del condannato che si trovi in stato di libertà o agli arresti domiciliari, sì da consentirgli di presentare istanza al tribunale di sorveglianza competente – nei trenta giorni successivi – per la concessione di una misura alternativa alla detenzione (art. 656, commi 5 – come modificato dalla sentenza n. 41 del 2018 di questa Corte – e 10, cod. proc. pen.), il comma 9, lettera a), del medesimo art. 656 cod. proc. pen. preclude invece al pubblico ministero di sospendere l’ordine di esecuzione relativo alle condanne per una serie di delitti, tra i cui quelli di cui all’art. 4-bis ordin. penit. Ne consegue il necessario ingresso in carcere, nelle more del procedimento di sorveglianza, di chi sia condannato a pena detentiva non sospesa per la maggior parte dei delitti contro la pubblica amministrazione, nonostante l’entità della pena da scontare possa consentire al condannato di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione sin dall’inizio dell’esecuzione.”

8.2. La decisione della Corte costituzionale di cui si sono tracciati i caratteri salienti, va letta anche alla luce della giurisprudenza della Corte E.D.U. e, in particolare, dei principi affermati nella richiamata sentenza della Grande Camera n. 42750/09 del 21 ottobre 2013, pronunciata in relazione al caso Del Rìo Prada contro Spagna, non a caso citata più volte dalla stessa Corte costituzionale e dalle numerose ordinanze di rimessione dei giudici a quo.

Si tratta di una pronuncia resa in sede di interpretazione dell’art. 7 della C.E.D.U., nella parte in cui esso prevede che non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato commesso.

Sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale maturata all’interno della Corte, la Grande Camera è giunta ad affermare che “la Corte non esclude la possibilità che provvedimenti adottati dal legislatore, dalle autorità amministrative o dai tribunali dopo l’irrogazione della sentenza definitiva o durante l’esecuzione della stessa possano comportare una ridefinizione o una modifica della portata della “pena” inflitta dal tribunale di primo grado. In tal caso, la Corte ritiene che i provvedimenti in questione debbano rientrare nell’ambito del divieto di applicazione retroattiva delle pene sancito dall’articolo 7 § 1 fine della Convenzione. Altrimenti, gli Stati sarebbero liberi – modificando la legge o reinterpretando le norme vigenti, ad esempio – di adottare provvedimenti che ridefiniscano retroattivamente la portata della pena inflitta, a danno del condannato, il quale non avrebbe potuto prevedere tale sviluppo al momento della commissione del reato o dell’irrogazione della pena. In tali circostanze, l’articolo 7 § 1 verrebbe privato di qualsiasi utilità per i condannati, la cui portata della pena verrebbe modificata ex post facto a loro svantaggio.”

Su questo crinale, dunque, va colta la distinzione, all’interno dei provvedimenti intervenuti successivamente alla pronuncia di una sentenza di condanna, tra provvedimenti riguardanti solo le modalità di esecuzione della stessa (in quanto tali estranee alla nozione di pena) e provvedimenti che incidano sulla sua portata (contribuendo, dunque, a definire in concreto la natura della pena).

9. Le svolte considerazioni inducono il Collegio a dubitare che il diritto vivente formatosi intorno al principio secondo cui non costituisce violazione del divieto di “reformatio in peius” la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell’appello nel giudizio instaurato su impugnazione del solo imputato, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento per il prevenuto nella fase di esecuzione della sentenza di condanna, possa reggere alla segnalata evoluzione della nozione di pena desumibile dalle citate sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 26 febbraio 2020 e della Corte E.D.U. n. 42750/09 del 21 ottobre 2013, Del Rìo Prada contro Spagna.

Non appare, infatti, peregrino affermare che, ove, in conseguenza della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di appello, l’imputato venga condannato per un reato, che, in ragione della sua gravità, il legislatore ha escluso dal novero dei reati per i quali, in presenza delle condizioni previste dall’art. 656, comma 5, cod, proc. pen., è prevista l’adozione da parte del pubblico ministero dell’ordine di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, si sia verificata non una semplice trasformazione delle modalità esecutive della pena, ma una vera e propria trasformazione della natura stessa della pena, divenuta più grave, nonostante ne sia rimasta inalterata la dosimetria, quanto meno sotto il profilo della specie, di quella irrogata dal giudice di primo grado in relazione a un reato non ostativo, che non impediva, cioè, l’adozione da parte del pubblico ministero dell’ordine di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva previsto dal citato art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Ciò è quanto accaduto nel caso in esame, in cui la qualificazione giuridica ex art. 624 bis cod. pen. data al fatto dalla Corte di appello impedisce agli imputati, che, essendo stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno, legittimamente potevano confidare nell’adozione da parte del pubblico ministero, in sede di esecuzione della condanna, dell’ordine di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva previsto dall’art. 656, comma 5, cod, proc. pen., di beneficiarne, essendo il delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen. compreso nel novero dei reati per i quali, ai sensi dell’art. 656, co. 9, cod. proc. pen., non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva.

Effetto che, per le esposte ragioni, incide concretamente in senso peggiorativo sulla libertà personale degli imputati, che, ove la sentenza della Corte territoriale passasse in giudicato, come rimarcato dai ricorrenti, si troverebbero a scontare da subito la pena irrogata in regime detentivo e in tale condizione, piuttosto che “fuori” dal carcere, presentare l’istanza volta a ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione dal competente giudice della sorveglianza.

10. Come si è cercato di argomentare, la questione di diritto rappresentata dal Collegio presenta un grado di complessità di non poco momento, senza tacere che in relazione ad essa vi è la concreta possibilità dell’insorgenza nella giurisprudenza di legittimità di un conflitto tra indirizzi contrastanti, ove si ripresentasse la medesima questione sollevata dal ricorrenti, che appare opportuno prevenire, anche eventualmente sottoponendo a un penetrante vaglio di costituzionalità la linea interpretativa affermatasi in termini di diritto vivente in precedenza indicata, da ritenersi superata alla luce di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma in commento.

La concretezza del pericolo di un possibile conflitto emerge anche alla luce di una serie di decisioni della Suprema Corte, che, in sede di interpretazione del disposto dell’art. 314 cod. proc. pen., sembrano fare propria la diversa nozione di pena di cui si discute.

Tali decisioni, infatti, nell’affermare il principio secondo cui può essere valutata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione – nella ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 314-315 cod. proc. pen. – «l’ipotesi di mancata sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatto commesso prima dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019 n. 3 […] il cui art. 1, comma 6 lett. b) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo “in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 […] si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019″», hanno evidenziato come debba intendersi per «pena definitiva», legittimante il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, quella «determinata all’esito della complessiva gestione del trattamento sanzionatorio», ricomprendendovi il periodo di detenzione in carcere patito dal condannato per effetto della (illegittima) mancata sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (cfr. Sez. 4, n. 39442 del 06/11/2025, Rv. 288809 – 01; Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Rv. 287112 – 01; Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, Rv. 282857 – 01).

Alle svolte considerazioni, va solo aggiunto che la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte si impone anche in ragione del fatto che si tratta di una questione di diritto di speciale importanza.

Non ignora il Collegio che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite su richiesta del Procuratore generale, dei difensori delle parti o d’ufficio, quando le questioni proposte sono di speciale importanza, è, ai sensi dell’art. 610, comma 2, cod. proc. pen., prerogativa della Prima Presidenza della Corte di cassazione, che, se non ne ravvisa i presupposti, assegna il ricorso alla singola sezione, sicché, una volta fissata in ambito sezionale la data di trattazione, l’istanza che la parte rivolga alla Prima Presidenza affinché la questione venga rimessa alle Sezioni Unite deve essere decisa, secondo i criteri di cui all’art. 618 cod. proc. pen., dalla sezione assegnataria e dal relativo collegio giudicante (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 2970 del 17/12/2024, Rv. 287444 – 01).

Tuttavia, non sembra che tale principio possa essere invocato quando la sollecitazione al Primo Presidente, cui compete, ai sensi dell’art. 170, disp. att. cod. proc. pen., la convocazione delle Sezioni Unite, di procedere all’assegnazione del ricorso al Supremo Collegio, provenga non dalle parti, ma da una delle sezioni della Corte di Cassazione.

Potendo, infatti, la speciale importanza della questione di diritto emergere solo sulla base di un più meditata riflessione collegiale, in tal caso sarebbe irragionevole sacrificare l’esigenza di garantire la nomofilachia in tutta la sua pienezza, impedendo alle Sezioni Unite di occuparsi di una questione di speciale importanza, come quella evidenziata in questa sede.

PQM

Rimette i ricorsi alle Sezioni Unite

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