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Stupefacenti: ricorre l’ipotesi di lieve entità in assenza di indici rivelatori di un’attività di spaccio organizzata in modo professionale (Cass. Pen. Sez. III – 46871/23)

9 Mag 2023 - Sentenze

Stupefacenti: ricorre l’ipotesi di lieve entità in assenza di indici rivelatori di un’attività di spaccio organizzata in modo professionale (Cass. Pen. Sez. III – 46871/23)

Il rinvenimento di un quantitativo modesto di stupefacente (nel caso esaminato, 45 grammi), di un bilancino e di strumenti per il confezionamento non possono considerarsi elementi dirimenti ai fini dell’esclusione della fattispecie di lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90, laddove non siano stati riscontrati elementi univocamente sintomatici dello svolgimento di un’attività di spaccio organizzata in modo professionale (quali, ad esempio, ingenti somme di denaro e/o collegamenti finalizzati ad un’attività di spaccio organizzata e seriale).

 

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Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 maggio 2023 – 22 novembre 2023, n. 46871

Presidente Galterio – Relatore Socci

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. La Corte di appello di Napoli con decisione del 22 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 10 aprile 2015 (giudizio abbreviato), che aveva condannato A.C. alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all’art. 73, comma 4 T.U. stup. commesso il (omissis).

2. Ricorre in cassazione l’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge e vizio della motivazione (art. 73, comma 5, T.U. stup.). L’imputato deteneva circa 44,60 grammi di droga leggera e una valutazione complessiva del fatto avrebbe consentito la qualificazione nel comma 5; la sentenza impugnata, invece, si è limitata a valutare solo le modalità della condotta, senza considerare il dato ponderale della droga. L’attività era occasionale, certamente non professionale, rudimentale.

La motivazione sul punto è carente, non analizza la natura dell’azione e la quantità dello stupefacente.

2. 2. Violazione di legge (art. 133 c.p.) relativamente al trattamento sanzionatorio eccessivo.

La Corte di appello ha confermato la pena eccessiva senza una adeguata motivazione relativamente ai criteri di cui all’art. 133 c.p.. La pena risulta eccessiva, vicino al massimo edittale per la fattispecie contestata; conseguentemente era necessaria una motivazione specifica che risulta assente.

Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

3. Il ricorso è fondato relativamente al primo motivo (qualificazione giuridica nel comma 5 dell’art. 73 T.U. stup.) che assorbe logicamente il secondo motivo di ricorso.

3. 1. “In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 2 quanto con quella autonoma, “lieve”, di cui al comma 5 del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell’una o nell’altra ipotesi di reato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva escluso la fattispecie della lieve entità, sulla base soltanto del quantitativo di hashish detenuto dall’imputato, pari a 45 grammi lordi)” (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016 – dep. 28/10/2016, Zuccaro, Rv. 26829301). La sentenza impugnata rileva la quantità dello stupefacente (in realtà si tratta di soli 45 grammi, circa, dai quali era possibile ricavare 50 dosi singole medie) e ritiene che la presenza di un bilancino e delle buste siano tali da far “escludere l’ipotesi meno grave visto il disvalore complessivo e la sociale pericolosità del fatto nella sua unitarietà”.

La Corte di appello poi analizza anche i precedenti penali dell’imputato, ma gli stessi, evidentemente, riguardano il profilo soggettivo della condotta e non quello oggettivo, per la qualificazione dei fatti nel comma 5, dell’art. 73 T.U. stup. La stessa decisione impugnata evidenzia il sequestro di una modesta somma (25,00 Euro) e l’assenza di ulteriori elementi tali da dimostrare l’esistenza di una rete organizzata di spaccio con ingenti guadagni e con movimentazione di sostanze stupefacenti rilevanti (Per una valutazione statistica ed orientativa – che non si condivide nel metodo, ma che può ritenersi significativa – vedi Sez. 6 -, Sentenza n. 45061 del 03/11/2022 Ud. (dep. 25/11/2022) Rv. 284149 – 01: “In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della sussistenza del “fatto lieve”, da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, quanto al dato ponderale il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l’art. 73, comma 5, D.P.R. cit.. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il quantitativo di circa 100 gr. di hashish, caduto in sequestro, rientrante nel valore-soglia che, per tale tipologia di sostanza, delimita l’ambito del fatto lieve secondo le risultanze di detta ricognizione statistica)”; in senso diverso vedi Sez. 3 -, Sentenza n. 12551 del 14/02/2023 Ud. (dep. 27/03/2023) Rv. 284319 – 01: “In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l’accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma)”.

Nel caso in giudizio, sia la quantità della sostanza sia gli ulteriori elementi, valutati dalla Corte di appello, non risultano tali per una esclusione del comma 5, dell’art. 73 T.U. stup. Si tratta di una quantità di soli circa 45 grammi di droga leggera e solo la presenza di un bilancino e di buste per il confezionamento, in assenza di ulteriori elementi (quali ingenti somme e collegamenti per uno spaccio organizzato e seriale), non risultano sufficienti per la non qualificazione del fatto nel comma 5.

La sentenza deve pertanto annullarsi con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla applicabilità del comma 5 dell’art. 73 T.U. stup., ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

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