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Testimonianza: la mancata citazione del teste, anche se reiterata, non comporta la decadenza dalla prova (Cass. Pen. Sez. II – 13694/16)

6 Apr 2016 - Sentenze

Testimonianza: la mancata citazione del teste, anche se reiterata, non comporta la decadenza dalla prova (Cass. Pen. Sez. II – 13694/16)

La mancata citazione del testimone, anche se reiterata, non comporta decadenza dal diritto alla prova atteso che l’eventuale provvedimento di revoca della testimonianza deve essere motivato in relazione alla superfluità della prova stessa, ovvero alla non dilazionabilità ulteriore del procedimento in relazione alla ragionevole durata dello stesso.

 

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Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 marzo 2016 – 6 aprile 2016, n. 13694

Presidente Gallo – Relatore Filippini

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 1506/14 emessa il 13.10.2014 il Tribunale di Matera in composizione monocratica assolveva D’O. G. ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p. dal reato di appropriazione indebita di una vettura VW Polo targata XXXXXXX e di un apparato stereofonico, nonchè M. S. M. e M. G. dal reato di ricettazione in concorso dei medesimi beni, avendoli acquistati dal D’O. (fatti avvenuti in Stigliano nel mese di aprile del 2010).

Con unico motivo di ricorso il Procuratore della Repubblica di Matera adisce questa Corte per saltum lamentando violazione di legge processuale (art. 606, comma 1 lett. c) avendo il giudice del dibattimento di primo grado dichiarato il PM decaduto dalla prova testimoniale dal momento che per due volte non aveva provveduto alla citazione dei testi ammessi. Espone il ricorrente che nessuna norma sanzioni detta omissione con la previsione della decadenza e che in tal senso si è espressa la dominante giurisprudenza di legittimità. I reati non erano prossimi a prescrizione e i rinvii precedenti all’apertura del dibattimento non erano ascrivibili alla procura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare manifestamente fondato. Secondo il dominante orientamento di questa Corte, condiviso dal collegio, la mancata citazione del teste per l’udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest’ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un’udienza successiva comporti il ritardo della decisione (Sez. 3, sentenza n. 13507 del 18/02/2010). Nel caso di specie, nessuna di queste ultime due evenienze viene indicata nel provvedimento impugnato.

Né sussiste elemento alcuno sul quale fondare l’apprezzamento secondo il quale la pubblica accusa, omettendo reiteratamente di citare i testi, avrebbe tacitamente rinunciato agli stessi, unica circostanza idonea, eventualmente, a pronunciare la revoca dell’ammissione dei testi, giammai la decadenza .

Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal collegio, la mancata citazione del teste per l’udienza, sebbene non determina la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo. (Sez. 3, Sentenza n. 20851 del 11/03/2015 ).

Il provvedimento oggetto di ricorso, dopo aver dato atto dell’avvenuta declaratoria di decadenza del PM dall’escussione dei testi di lista ammessi, per omessa citazione degli stessi, non indica neppure le ragioni poste a fondamento di quella decisione.

Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza è affetta da nullità e deve pertanto essere annullata.
Ai sensi dell’art. 569 quarto comma c.p.p. gli atti vanno trasmessi al giudice competente per l’appello.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza per il giudizio.

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