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Diffamazione a mezzo stampa: reato configurabile solo in presenza di riferimenti specifici al soggetto leso dal contenuto dell’articolo (Cass. Pen. Sez. V – 45813/18)

10 Ott 2018 - Sentenze

Diffamazione a mezzo stampa: reato configurabile solo in presenza di riferimenti specifici al soggetto leso dal contenuto dell’articolo (Cass. Pen. Sez. V – 45813/18)

In tema di diffamazione a mezzo stampa è necessario che il soggetto al quale si riferisce il contenuto dell’articolo lesivo dell’altrui reputazione sia sufficientemente e ragionevolmente individuabile, sulla base dei riferimenti testuali, dell’attività svolta o di ogni ulteriore elemento idoneo ad escludere la possibilità di confusione con terzi; viceversa, qualora l’articolo si riferisca ad una pluralità di soggetti, seppur individuati per “categoria”, in assenza dei suddetti riferimenti specifici il reato non è configurabile.

 

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Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 giugno 2018 – 10 ottobre 2018, n. 45813

Presidente Vessichelli – Relatore Brancaccio

 

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale di Monza il 15.4.2016, ha ridotto l’importo della provvisionale provvisoriamente esecutiva nei confronti degli imputati ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale C. M. T. e F. V. sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 595 e 57 cod. pen., rispettivamente quale autrice di un articolo diffamatorio ai danni di S. G., pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in data 5.2.2010, e direttore della testata (capi E ed F dell’imputazione), assolvendo, invece, C. G., Z. S., G. C. e lo stesso F. V. dalle accuse collegate ad altri articoli diffamatori indicati ai capi A, B, C e D, della contestazione, perché il fatto non costituisce reato.

La vicenda descritta nell’articolo giornalistico per cui è stata emessa condanna attiene alle notizie, diffuse dalla stampa nel periodo di tempo di riferimento dell’articolo, sull’inchiesta avente ad oggetto un presunto complotto che sarebbe stato ordito ai danni di S. B. e che avrebbe visto protagonisti avvocati, giornalisti, politici, magistrati ed in particolare la persona offesa S., all’epoca pubblico ministero della Procura della Repubblica di Bari, titolare dell’indagine da cui era emersa anche la frequentazione, da parte del premier, di una escort – P. D’A. – protagonista principale dello scandalo, la quale aveva rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno in cui raccontava dell’incontro con B.

La D’A., secondo l’articolo che riportava fonti di altri giornali ed i contenuti possibili di un’inchiesta in corso anch’essa alla Procura di Bari, sarebbe stata infiltrata nella vita di B. per nuocergli mediaticamente, grazie alla organizzazione di una trama che vedeva coinvolti anche un esponente politico pugliese – il senatore A. M. -, lo stesso S., l’avvocato della D’A. e la giornalista del Corriere del Mezzogiorno, autrice dell’articolo-rivelazione sui rapporti della escort con B. e coautrice, di lì a poco, con lei, di un libro sulla vicenda: tra tutti questi soggetti ci sarebbero stati incontri e contatti “sospetti” nel periodo antecedente all’emersione dello scandalo.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputata C. M. T., attraverso il proprio difensore avv. M. M., deducendo un unico motivo con cui si rappresenta che non sono state valutate dalla Corte d’Appello le specifiche ragioni di impugnazione proposte, dotate del profilo di decisività.

Ed infatti, non si sarebbe data alcuna risposta alla dedotta circostanza che la ricorrente non è l’autrice, né può ritenersi in altro modo responsabile, del titolo e del sottotitolo dell’articolo asserito come diffamatorio, così come pure della didascalia che accompagna la foto di P. D’A., i cui contenuti sono quelli realmente contestati come diffamatori, piuttosto che i contenuti dell’articolo in sé per sé considerato.

Inoltre, neppure si sarebbe spesa alcuna argomentazione per contestare l’argomento difensivo basato sulla confusione fatta dalla motivazione di primo grado tra i diversi articoli giornalistici oggetto della contestazione, attribuendo all’imputata alcune frasi non riferibili al suo scritto, bensì a quelli di altri coimputati.

3. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione anche F. V., mediante il difensore avv. Valentina Ramella, deducendo due diversi motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta vizio di motivazione e violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., oltre che inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 43 e 57 cod. pen.

Anzitutto si afferma che la sentenza impugnata non avrebbe risposto alle specifiche ragioni d’appello proposte, in particolare con riferimento agli elementi concreti dai quali è possibile attribuire la responsabilità per il reato di diffamazione in capo al direttore del quotidiano, sui quali non avrebbe ben argomentato la sentenza di primo grado, limitandosi ad una rassegna della giurisprudenza e degli orientamenti di legittimità in materia.

Di conseguenza, è stato proposto un nesso di automatica derivazione, non consentita dalle stesse opzioni interpretative citate, tra la pubblicazione dell’articolo (ritenuto) diffamatorio e la responsabilità del direttore per l’omesso controllo, configurando in tal modo una cd. “colpa per posizione”, inammissibile nel nostro sistema penale, e collegata in entrambe le sentenze alla portata palesemente diffamatoria dell’articolo, che non sarebbe potuta sfuggire al controllo del ricorrente.

Tale deduzione contrasta con la configurazione della responsabilità del direttore di testata a titolo di colpa e non come responsabilità oggettiva.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 595, 51 e 57 cod. pen. quanto ai presupposti per il riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca.

Ed infatti, anzitutto si nega che l’articolo giornalistico, a differenza di quanto affermato in sentenza, abbia un contenuto diffamatorio, nella misura in cui non dà per certa l’esistenza di un complotto con protagonista il sostituto procuratore S., ma riferisce di una questione oramai di dominio pubblico e diffusa prima da altre fonti giornalistiche (i giornali “Panorama” e “Il Fatto Quotidiano”, ad esempio, ma anche “Libero”) e ne racconta in termini di possibilità alla luce di alcune notizie che provenivano da ambienti giudiziari su un’inchiesta in tal senso.

Dal titolo e dall’occhiello, peraltro, si comprende come oggetto della notizia sia l’inchiesta e non il presunto complotto, inchiesta che effettivamente si è rivelata esistente e condotta direttamente dal Procuratore di Bari, A. L., come risulta dall’istruttoria dibattimentale che ha portato elementi in tal senso, compresa la audizione dello stesso S., svoltasi dinanzi alla Prima Commissione del CSM nel 2011, dalla quale emerge l’oggetto dell’inchiesta: verificare, cioè, se la teste D’A. fosse stata introdotta nelle conoscenze di B. artatamente da ambienti politici pugliesi facenti capo allo schieramento di sinistra opposto a quello dell’allora premier, tramite tale T., soggetto vicino a detti ambienti, al fine di far emergere uno scandalo che portasse alle dimissioni dello stesso B.

In tale contesto di indagini si collocano i citati incontri tra S. e il senatore M. e tra quest’ultimo e l’avv. V. e la dott.ssa T., rispettivamente difensore e giornalista amica di D’A. P.
L’istruttoria dibattimentale ha provato la veridicità degli episodi relativi agli incontri e lo stesso articolo dà correttamente atto della smentita della tesi del complotto da parte dello stesso senatore M., intervistato sul punto.

Dal complesso di detti elementi emerge pacificamente, a giudizio della difesa, la sussistenza della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca, con la conseguenza che non vi è condotta di omesso controllo imputabile al direttore Feltri, il quale, una volta accertata la veridicità delle vicende di fatto e dell’esistenza di un’inchiesta, accreditata da più fonti giornalistiche, ha svolto il contenuto essenziale ed unico del suo compito di vigilanza.

A fronte di tali dati, che la difesa aveva addotto anche nell’atto di appello, la motivazione del giudice di secondo grado risulta ampiamente carente poiché aspecifica sulle ragioni difensive ed assertiva sulla prospettazione subdola ed insinuante che caratterizzerebbe l’articolo oggetto della contestazione e, dunque, le ragioni della condanna.

Infine, errata è anche la motivazione con la quale si è negato ingresso alla scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, basandola sull’insufficienza del riferimento a notizie già avvalorate da altre testate giornalistiche, riferimento che, peraltro, non costituiva l’argomento difensivo.

Secondo la difesa, infatti, non configura diffamazione riportare fedelmente ai propri lettori l’informazione che molti giornali nazionali stessero da giorni diffondendo la notizia di un’inchiesta della Procura di Bari avente ad oggetto un ipotetico complotto ai danni di B., organizzato secondo le modalità già richiamate. Una tale condotta, infatti, costituisce sicuramente esercizio del diritto di cronaca.

4. Anche la parte civile costituita S. G. ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello, articolando un unico motivo secondo cui il provvedimento impugnato è viziato da manifesta illogicità con riferimento ai capi A, B, C e D in relazione ai quali vi è stata assoluzione degli imputati.

In particolare, non è esatto quanto asserito in sentenza sul fatto che non è configurabile il reato di diffamazione e, dunque, quello di omesso controllo ai sensi dell’art. 57 cod. pen., nel caso in cui sia verificata la non individuabilità e riferibilità a soggetti determinati del contenuto dello scritto diffamatorio.

Risulta, infatti, evidente come, negli articoli giornalistici oggetto delle predette contestazioni, la persona offesa S. G. sia facilmente individuabile nella figura del magistrato titolare delle indagini al quale viene attribuita la condotta complottistica e, dunque, diffamante rispetto alle sue funzioni ed alla sua indipendenza ed autonomia. S., infatti, era l’unico pubblico ministero titolare dell’indagine sulle escort collegate a T. e, dunque, l’unico magistrato al quale si potesse riferire la tesi del complotto, pur se non indicato nominativamente.

Tanto ciò è vero che analoghi articoli, a firma di altri giornalisti ed oggetto di altre querele da parte di S., hanno subito diversa sorte in un processo coevo che ha visto la condanna degli imputati per diffamazione (la sentenza citata è la n. 8546 del 2016 della Corte d’Appello di Monza), proprio argomentando sulla facile riconoscibilità della persona offesa nel magistrato diffamato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ricorso C.

1. Con l’unico motivo di ricorso C. M. T. ha dedotto vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata per la asserita mancata risposta dei giudici di secondo grado alle decisive deduzioni difensive.
La doglianza non è fondata. La Corte d’Appello di Milano, combinando la propria motivazione con quella di primo grado, ha sottolineato che il carattere diffamatorio appartiene anche al contenuto – e non soltanto al titolo ed al sottotitolo – dell’articolo giornalistico a firma della ricorrente, per il palese riferimento dello scritto all’esistenza di un gruppo di soggetti, tra i quali è senza dubbio da annoverarsi anche il pubblico ministero S., parte civile del presente processo e titolare dell’inchiesta su alcuni risvolti penali della vicenda, dediti ad ordire trame ai danni dell’allora Presidente del Consiglio S. B., mediante la figura della D’A., la quale avrebbe dovuto entrare nella cerchia delle sue conoscenze ed acquisire informazioni utili a comprometterne la reputazione.
Non vi è dubbio, per il giudice d’appello, del carattere diffamatorio del risultato narrativo a carico di S., che, in tal modo, viene – neppur tanto indirettamente – accusato di parzialità e scorrettezza, in particolare nel suo ruolo di magistrato, in modo tale da lederne onore e prestigio.
Dunque, nessuna lacuna motivazionale può ascriversi in proposito al giudice d’appello, che ha argomentato precisamente sul perché l’intero scritto, comprensivo del contenuto, fosse da ritenersi diffamatorio, di tal che diviene ininfluente la questione difensiva riferita alla non ascrivibilità di titolo e sottotitolo dell’articolo giornalistico alla stessa ricorrente, questione, peraltro, non chiaramente delineata nel ricorso se non con affermazioni ai limiti della genericità.

Il Collegio, inoltre, condivide la valutazione sulla sussistenza del reato di diffamazione con riferimento all’articolo firmato dalla C., alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia (che attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di tale valutazione: cfr. Sez. 5, n. 46698 del 19/9/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/2/2013, Fabrizio, Rv. 256706), nonché in considerazione del fatto che integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che, in un articolo pubblicato, pur utilizzando insinuazione generiche o comunque non del tutto determinate, attribuisce alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità (Sez. 5, n. 4298 del 19/11/2015, dep. 2016, Bisignano, Rv. 266026).

Ebbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l’intero articolo giornalistico, anche in maniera piuttosto dettagliata e nient’affatto generica, punti ad insinuare nel lettore la convinzione della esistenza del “complotto” ai danni di B. (che avrebbe generato anche una contro-inchiesta volta proprio a smascherarlo) e della illiceità della condotta degli artefici di tale trama, tra i quali figura anche la persona offesa, che, per il ruolo ricoperto di magistrato dell’ufficio requirente di Bari, destinatario di obblighi di autonomia e correttezza nell’operato sicuramente collidenti con la prospettazione della vicenda narrata dalla ricorrente, risulta senz’altro colpito nel suo onore dal contenuto dello scritto.

Analoghe valutazioni di logicità e coerenza si ritrovano nella motivazione d’appello in relazione alla inapplicabilità della esimente dell’art. 51 cod. pen. per la palese infondatezza della notizia diffusa ed il mancato, necessario accertamento da parte della giornalista circa le fonti di apprensione della notizia stessa.

La ricorrente, al riguardo, ha semplicemente preferito adagiarsi, anche in chiave difensiva, sul dato della precedente diffusione di essa ad opera di altri giornali, senza svolgere alcuna verifica al riguardo come sarebbe stato, invece, doveroso.
Deve rammentarsi, infatti, che la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 51619 del17/10/2017, Tassi, Rv. 271628; Sez. 5, n. 27106 del 9/4/2010, Ciolina, Rv. 248032; Sez. 5, n. 12024 del 31/3/1999, Liberatore, Rv. 215037).

Inoltre, in ipotesi analoga a quella del caso di specie, con principio che il Collegio intende riaffermare, si è detto che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l’affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un’altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l’agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale (Sez. 5, n. 35702 del 19/5/2015, Case, Rv. 265015).

Tale ultima affermazione è condivisibile e va ribadita soprattutto relativamente alla autoreferenzialità del circuito informativo dal quale si trae la notizia, che, necessariamente, proprio per la connotazione di tautologico richiamo ad altre fonti anch’esse bisognevoli di accertamento e non autonomamente validanti (quali sono gli altri articoli giornalistici), non può avere quei caratteri di approfondimento che sono richiesti dalla giurisprudenza di legittimità a garanzia del corretto esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto e nel bilanciamento di diritti altrettanto importanti quali sono quelle afferenti alla sfera personale dell’onore e della personalità individuale.

1.2. L’altra argomentazione di ricorso è senza dubbio inammissibile poiché afflitta da genericità intrinseca, connaturata all’atto di impugnazione ed alla formulazione dell’eccezione difensiva.
L’asserita confusione, nella motivazione di primo grado, tra brani di diversi articoli diffamatori (alcuni dei quali inerenti a contestazioni diverse inizialmente presenti nel medesimo procedimento penale a carico di altri coimputati) non soltanto non è indicata chiaramente e con il necessario, specifico riferimento ai passaggi della sentenza di primo grado che sarebbero inesatti (sulla necessità dell’oggettiva ed immediata valenza esplicativa del motivo di ricorso, che deve essere in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato, cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 54281 del 5/7/2017, Tallarico, Rv. 272492), ma è stata anche proposta per la prima volta, nella sua attuale formulazione di doglianza difensiva, solo dinanzi a questa Corte, sicchè anche sotto questo profilo è inammissibile (cfr. Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940).

Ricorso F.

2. L’imputato F. ricorre avverso il provvedimento impugnato articolando due motivi, il primo di essi manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile, oltre che versato in fatto; il secondo in parte inammissibile, in parte infondato.
2.1. La responsabilità ex art. 57 cod. pen. (norma che configura un reato colposo proprio: cfr. Sez. 5, n. 42309 del 2/5/2016, Clemente, Rv. 268461), ascritta al direttore F. per l’articolo diffamatorio oggetto della contestazione, è stata argomentata dalla sentenza d’appello in modo sintetico ma esaustivo, facendo riferimento alla macroscopica evidenza della insufficienza del riferimento alle (uniche) fonti di derivazione della notizia costituite da altrettante notizie giornalistiche diffuse in precedenza da altre testate (sulla valutazione negativa ai fini della verifica sull’affidabilità di tali fonti – che in realtà si risolvono, invece, nelle stesse notizie viste dal lato di chi le diffonde, piuttosto che in fonti vere e proprie – e sul necessario giudizio di fondatezza della notizia, cfr. quanto già esposto al par. 1 dedicato all’esame del ricorso C. e, in particolare, i principi enunciati da Sez. 5, n. 35702 del 19/5/2015, Case, Rv. 265015).

Quanto al contenuto diffamatorio della notizia ed al comportamento negligente del ricorrente – direttore responsabile del quotidiano “Il Giornale” – anche in tal caso la Corte d’Appello ha fornito idonea e logica motivazione per ritenere configurata, nel caso di specie, la condotta di omesso controllo in cui si sostanzia la responsabilità colposa prevista dall’art. 57 cod. pen.

Nella specie, la Corte d’Appello si è adeguata ai principi che la giurisprudenza di legittimità ha declinato in tema di responsabilità del direttore di un organo di stampa, il quale, con affermazione condivisa dal Collegio, viene riconosciuto titolare di una posizione di garanzia preordinata alla tutela dell’interesse diffuso, prevenendo la lesione dell’altrui reputazione e garantendo l’aderenza alla verità storica (cfr. specificamente Sez. 5, n. 15004 del 22/2/2012, Cipriani, Rv. 252484; sulla posizione di garanzia del direttore responsabile, cfr. anche Sez. 5, n. 42125 del 11/7/2011, Sallusti, Rv. 251705; Sez. 5, n. 42309 del 2/5/2016, Clemente, Rv. 268460), sottolineandosi, altresì, che la responsabilità a titolo di colpa del direttore per l’omesso controllo sul contenuto del periodico in riferimento al fatto diffamatorio a mezzo stampa può dirsi esclusa ove si dimostri che il predetto, titolare di una posizione di garanzia, ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di imparzialità rispetto alla fonte-notizia (Sez. 1, n. 48119 del 15/9/2009, Ciancio Sanfilippo, Rv. 245668).

2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che esso è inammissibile nella parte riferita alla scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, poiché l’articolo farebbe riferimento non già al presunto complotto contro S. B., rivelatosi notizia falsa e diffamatoria, bensì all’indagine sulla sua eventuale esistenza condotta dal Procuratore della Repubblica di Bari.

Ebbene, tale rilievo è inammissibile perché proposto per la prima volta in questa sede e mai prospettato nelle ragioni d’appello: valgono in proposito le affermazioni di principio riferite al limite del devolutum che impedisce, secondo la giurisprudenza di legittimità, di esaminare solo con il ricorso per cassazione doglianze di merito non proposte nel precedente grado di giudizio (cfr. Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940).

Quanto alla residua argomentazione del motivo di ricorso deve sottolinearsi come, a dispetto delle affermazioni difensive, il contenuto dell’articolo giornalistico nel suo complesso è ambiguo, suggestivo, subdolo nel mescolare, alle notizie non veritiere e tralaticie riportate anche da altri giornali, dati che sembrano acquisiti dall’indagine che si ipotizza essere in corso da parte del Procuratore della Repubblica di Bari sul complotto ai danni di B., creando un “cocktail” dai contenuti sostanzialmente falsi, nel quale il nucleo di parziale verità di alcune notizie viene mischiato e sovrastato dalla falsità di altre (cfr. Sez. 5, n. 36838 del 20/7/2016, Amadori, Rv. 268568). Risulta, pertanto, infondata, anche sotto tale ultimo profilo, la doglianza difensiva, così come infondata è la tesi secondo cui non configura diffamazione riportare fedelmente ai propri lettori un’informazione che molti giornali nazionali stiano da giorni diffondendo, essendo tale condotta essa stessa esercizio del diritto di cronaca.

Ed infatti, richiamando la giurisprudenza già citata quanto alla impossibilità di ritenere la scriminante putativa del diritto di cronaca nel caso in cui ci si affidi, seppur in buona fede, alla attendibilità di altre fonti giornalistiche, in alcun modo procedendosi ad un autonomo controllo della veridicità della notizia, deve sottolinearsi che la fonte “autoreferenziale” non può superare il suo carattere di insufficienza ad integrare la scriminante “rientrando in gioco” sotto mentite spoglie e divenendo, cioè, essa stessa oggetto di un diritto di cronaca esercitato in modo irresponsabile.

3. Dal rigetto dei ricorsi degli imputati discende che è possibile valutare se sia intervenuta la prescrizione dei reati, causa di estinzione che effettivamente risulta sussistere nel caso di specie, essendo il termine decorso alla data del 5 agosto 2017. Deve, pertanto, dichiararsi la prescrizione dei reati e, per tale motivo, procedersi ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, mentre il rigetto del ricorso determina la tenuta delle statuizioni civili (e, quindi, della provvisionale provvisoriamente esecutiva pari ad euro 10.000 a carico degli imputati C. e F.), con condanna alle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.

Ricorso della parte civile

4. Anche il ricorso della parte civile, infine, è infondato.
Dalla lettura dei capi d’imputazione a, b, c, d e dalla ricostruzione operata dal giudice di merito si comprende la corretta valutazione sulla insussistenza del reato di diffamazione per le condotte ivi ascritte agli imputati Z., G., C. e F. (quest’ultimo con riferimento, appunto, al ruolo di direttore responsabile in relazione alle citate contestazioni).
Con motivazione scevra da vizi logici e coerente con le affermazioni della giurisprudenza di legittimità, infatti, la Corte d’Appello ha confermato gli esiti assolutori del giudice di primo grado rilevando come il richiamo negli articoli diffamatori alla posizione di S., quale pubblico ministero che avrebbe ordito un complotto ai danni B., è generico e privo di indicazione nominativa, così come non è immediatamente riconoscibile né individuabile la persona offesa quale destinatario delle notizie false e diffamatorie.

Correttamente, pertanto, i giudici di merito, con doppia pronuncia conforme, hanno ritenuto l’insussistenza del reato, attuando pienamente l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, solo qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 595 cod. pen. (Sez. 5, n. 2784 del 21/10/2014, Zullo, Rv. 262681).

Viceversa, poiché, appunto, il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata, esso non può essere configurato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive, anche nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria benché limitata (nel caso di specie, i “magistrati” e i “pm di Bari”), se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuate nè individuabili (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 51096 del 19/9/2014, Monacò, Rv. 261422; Sez. 5, n. 24065 del 23/2/2016, Toscani, Rv. 266861; Sez. 5, n. 3809 del 21/11/2017, dep. 2018, Ranieri, Rv. 272320).

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, nei confronti di F. V. e C. M. T., per essere il reato a ciascuno rispettivamente ascritto estinto per prescrizione.
Rigetta i ricorsi dei predetti imputati agli effetti civili e li condanna altresì, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile S. liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge.

Rigetta il ricorso della PC S. e la condanna al pagamento delle spese processuali.

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